Art. 8.
  La  responsabilita'  della  trasmissione  al medico autorizzato dei
dati relativi alle dosi di radiazioni  assorbite  dai  lavoratori  e'
dell'esperto  qualificato  in  solido  con  il  datore  di  lavoro, e
riguarda  le  dosi  assorbite  dal  lavoratore  sul  quale  l'esperto
qualificato esercita la sorveglianza fisica.
  La  comunicazione  di cui al comma 1 puo' avvenire, come stabilito,
secondo frequenze periodiche, comunque non superiori al  semestre,  e
pertanto  puo' risultare non completamente aggiornata. Ovviamente, in
caso di superamento di dose o  di  esposizioni  eccezionali,  i  dati
dosimetrici   dovranno   essere   comunicati  nel  piu'  breve  tempo
possibile, per cui e' bene controllare l'organizzazione che il datore
di lavoro e l'esperto qualificato hanno posto in  essere  per  questa
evenienza.
  Gli  organi  radioesposti  di  cui alla lettera B) del comma 3 sono
quelli che per il tropismo nei riguardi del  radionuclide  e  per  la
loro importanza biologica risultano essere i piu' significativi.
  La dose totale globale va intesa secondo la definizione dell'art. 2
del  decreto ministeriale 6 giugno 1968, che assimila al corpo intero
le gonadi e gli organi ematopoietici.  Al  riguardo  si  precisa  che
alcune  delle  definizioni  riportate  nei  modelli A e B allegati al
decreto ministeriale risultano usate, in  quanto  note  per  il  loro
significato,  tecnico  e  scientifico  ed  assicurano,  pertanto,  la
possibilita' di corrispondenza con  quelle  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 185/1964.