Art. 8. La responsabilita' della trasmissione al medico autorizzato dei dati relativi alle dosi di radiazioni assorbite dai lavoratori e' dell'esperto qualificato in solido con il datore di lavoro, e riguarda le dosi assorbite dal lavoratore sul quale l'esperto qualificato esercita la sorveglianza fisica. La comunicazione di cui al comma 1 puo' avvenire, come stabilito, secondo frequenze periodiche, comunque non superiori al semestre, e pertanto puo' risultare non completamente aggiornata. Ovviamente, in caso di superamento di dose o di esposizioni eccezionali, i dati dosimetrici dovranno essere comunicati nel piu' breve tempo possibile, per cui e' bene controllare l'organizzazione che il datore di lavoro e l'esperto qualificato hanno posto in essere per questa evenienza. Gli organi radioesposti di cui alla lettera B) del comma 3 sono quelli che per il tropismo nei riguardi del radionuclide e per la loro importanza biologica risultano essere i piu' significativi. La dose totale globale va intesa secondo la definizione dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 giugno 1968, che assimila al corpo intero le gonadi e gli organi ematopoietici. Al riguardo si precisa che alcune delle definizioni riportate nei modelli A e B allegati al decreto ministeriale risultano usate, in quanto note per il loro significato, tecnico e scientifico ed assicurano, pertanto, la possibilita' di corrispondenza con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.