Art. 2. Personale degli uffici di statistica comunali 1. Il responsabile dell'ufficio deve essere un funzionario dirigente o con qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze statistiche per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato in discipline statistiche o affini, o che abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche o, ancora, che abbia svolto ricerche o pubblicato lavori di rilievo nello stesso campo. 2. In assenza di personale con i requisiti descritti al comma precedente, la responsabilita' dell'ufficio potra' essere affidata a un dipendente in possesso di diploma di scuola media superiore, per il quale si dovra' assicurare la frequenza ad appositi corsi di preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT. 3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attivita' statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo, con particolare riguardo alla situazione della dirigenza, dovra' essere preventivamente informato l'ISTAT. 4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le amministrazioni sono invitate a tenere conto delle mansioni statistiche indicate nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune variazioni negli organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso, in via prioritaria, alla mobilita' interna ed al personale che nei vari servizi si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale personale dovra' essere opportunamente selezionato per rendere l'ufficio di statistica idoneo alle necessita' operative, previo corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.