Art. 2.
            Personale degli uffici di statistica comunali
  1.  Il  responsabile  dell'ufficio  deve  essere   un   funzionario
dirigente  o  con  qualifica apicale, che abbia precedenti esperienze
statistiche per aver diretto uffici di statistica o per  aver  curato
particolari indagini statistiche, oppure che sia laureato o diplomato
in  discipline  statistiche  o  affini, o che abbia superato corsi di
qualificazione professionale in materie statistiche  o,  ancora,  che
abbia  svolto  ricerche  o  pubblicato lavori di rilievo nello stesso
campo.
  2. In assenza di personale  con  i  requisiti  descritti  al  comma
precedente,  la responsabilita' dell'ufficio potra' essere affidata a
un dipendente in possesso di diploma di scuola media  superiore,  per
il  quale  si  dovra'  assicurare  la  frequenza ad appositi corsi di
preparazione statistica riconosciuti dall'ISTAT.
  3. All'ufficio di statistica deve  essere  assegnato  personale  in
numero  adeguato all'attivita' statistica svolta dall'amministrazione
di  appartenenza  ed  in  possesso  della   necessaria   preparazione
professionale,  statistica  e/o  informatica,  che gli consenta anche
l'uso  delle  apparecchiature  informatiche   in   dotazione.   Delle
modificazioni di organico, sia in senso qualitativo che quantitativo,
con  particolare  riguardo  alla  situazione  della dirigenza, dovra'
essere preventivamente informato l'ISTAT.
  4. Nell'assegnazione del personale all'ufficio, le  amministrazioni
sono  invitate  a  tenere  conto  delle mansioni statistiche indicate
nelle declaratorie dei profili, introducendo le opportune  variazioni
negli  organici rese possibili dalle norme vigenti ed a fare ricorso,
in via prioritaria, alla mobilita' interna ed al  personale  che  nei
vari  servizi  si renda esuberante per riorganizzazione interna. Tale
personale  dovra'  essere  opportunamente  selezionato  per   rendere
l'ufficio  di  statistica  idoneo  alle  necessita' operative, previo
corso di formazione professionale riconosciuto dall'ISTAT.