Art. 3.
       Attivita' e compiti degli uffici di statistica comunali
  1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati
negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata
dal  Comitato  di   indirizzo   e   coordinamento   dell'informazione
statistica.
  2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed,
in  particolare,  per  l'attuazione  delle  rilevazioni  comprese nel
Programma statistico nazionale, si puo' avvalere dell'opera di  altri
uffici  del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle
rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o  la  loro
elaborazione.  In  ogni caso, l'ufficio di statistica e' responsabile
dell'acquisizione,  della  tutela,   della   elaborazione   e   della
trasmissione  dei  dati,  nonche'  del  rispetto  dei  tempi  e delle
modalita' previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in
cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri
uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone
gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilita' e  la
completezza  dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati
acquisiti.
  3.  L'ufficio   di   statistica,   nelle   fasi   istruttorie   dei
provvedimenti  in  cui  si  faccia uso di dati statistici, esprime un
parere tecnico che deve essere richiesto  da  parte  degli  organi  e
degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
  4.  L'ufficio  di  statistica coordina la produzione statistica dei
servizi demografici cui e' demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il
controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile,
nonche' l'attivita' dei servizi d'informatica per la progettazione  e
la  modificazione  del  sistema informativo comunale limitatamente al
disposto del comma 1, lettera d), e  del  comma  2  dell'art.  6  del
decreto legislativo n. 322/89.
  5.   L'ufficio   di  statistica  impartisce,  in  conformita'  alle
direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del
piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.