Art. 3. Attivita' e compiti degli uffici di statistica comunali 1. I compiti e le funzioni dell'ufficio di statistica sono indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. 2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si puo' avvalere dell'opera di altri uffici del comune ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica e' responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonche' del rispetto dei tempi e delle modalita' previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilita' e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti. 3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi. 4. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui e' demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonche' l'attivita' dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/89. 5. L'ufficio di statistica impartisce, in conformita' alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base.