Art. 4. Attuazione della direttiva 1. E' compito dell'ufficio di statistica di concordare con l'amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva. 2. L'ufficio dovra' informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficolta' incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Roma, 15 ottobre 1991 Il presidente: REY