Art. 4.
                     Attuazione della direttiva
  1.  E'  compito  dell'ufficio  di  statistica  di  concordare   con
l'amministrazione   di  appartenenza  gli  adempimenti  di  carattere
organizzativo  e  gestionale  necessari  per  rendere  operative   le
disposizioni della presente direttiva.
  2.   L'ufficio   dovra'   informare  il  Comitato  di  indirizzo  e
coordinamento  dell'informazione   statistica   di   ogni   eventuale
difficolta'  incontrata  nell'applicazione  delle  disposizioni della
presente direttiva.
   Roma, 15 ottobre 1991
                                                   Il presidente: REY