(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
440,  con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo
XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre  1975,  n.
803,  e'  servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni
di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 803/1975, eseguite per conto di comuni
sprovvisti  di  apposita  area, e' rimborsato dai comuni nei quali le
persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto;
  Rilevato che la tariffa in  base  alla  quale  dovra'  avvenire  il
suddetto  rimborso deve essere stabilita, ai sensi del citato comma 4
dell'art.  12  della  legge  n.  440/1987,  con  decreto  di   questo
Ministero;
  Considerato   che   non   riesce  attualmente  possibile  stabilire
definitivamente le tariffe citate perche' non esistono elementi certi
per determinare i costi del servizio in questione;
  Ritenuto,  tuttavia,  che  sulla  base  di  studi  condotti   dalla
Confederazione  italiana  servizi pubblici enti locali possono per il
momento stabilirsi tariffe provvisorie con riserva di  emanare  altro
decreto   con  l'indicazione  delle  tariffe  definitive  non  appena
eseguite le necessarie  valutazioni  degli  elementi  dei  costi  del
servizio stesso;
  Ritenuto  opportuno  effettuare  per  la  determinazione definitiva
delle tariffe, un'indagine conoscitiva con l'allegato modello che  fa
parte integrante del presente decreto;
  Rilevato  che  ogni  amministrazione  comunale  nel  cui territorio
insiste un impianto di cremazione e' tenuta, indipendentemente  dalla
forma  di  gestione  dello  stesso, a raccogliere gli elementi per la
compilazione dell'allegato  modello  e  ad  inoltrarlo  al  Ministero
dell'interno entro il termine del 30 aprile 1988;
  Considerata  la  necessita',  qualora  la gestione dell'impianto di
cremazione non fosse svolta dal comune  nel  cui  territorio  insiste
l'impianto   stesso   in   economia   diretta  o  attraverso  azienda
municipalizzata,  di  regolare  il  rapporto   con   l'ente   gestore
attraverso   contratto  da  cui  risultino  gli  elementi  finanziari
necessari per la compilazione dell'allegato modello;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le tariffe  provvisorie  in  base  alle  quali  i  comuni  dovranno
effettuare  il  rimborso,  all'ente gestore degli impianti, dei costi
per le cremazioni di salme di persone non indicate  all'art.  48  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono
fissate  secondo  l'allegato  prospetto,  che fa parte integrante del
presente decreto, come segue:
   L. 680.000 per impianti di grandi dimensioni;
   L. 500.000 per impianti di medie dimensioni;
   L. 400.000 per impianti di piccole dimensioni.
  A tal  fine,  sempre  in  via  provvisoria,  vengono  distinti  gli
impianti  in  base  al numero di cremazioni di salme complessivamente
eseguito nell'anno precedente:
   impianti  di  grandi  dimensioni:  quando  il numero di cremazioni
eseguite e' superiore a 300;
   impianti di medie  dimensioni:  quando  il  numero  di  cremazioni
eseguite e' superiore a 100 ed inferiore o uguale a 300;
   impianti  di  piccole  dimensioni:  quando il numero di cremazioni
eseguite e' inferiore o uguale a 100.
  In caso di cremazione di salma di persona di  nazionalita'  estera,
non  residente  in  Italia,  il comune a cui fara' carico l'onere del
rimborso del costo per la cremazione alla  tariffa  individuata  come
sopra, sara' quello in cui e' avvenuto il decesso.
  Ciascun  comune  nel  provvedimento  di  adozione  della tariffa da
deliberare provvisoriamente entro il 30 aprile  1988,  indichera'  la
classificazione  dell'impianto  in  base  al  numero di cremazioni di
salme rilevato.
  Tali dati, unitamente a quelli descrittivi dell'impianto  contenuti
nell'allegato  modello  di  rilevamento  che  fa parte integrante del
presente  decreto,  dovranno  essere  inviati  in   sede   di   prima
applicazione entro il 30 aprile 1988 al Ministero dell'interno.
  Le  citate  tariffe  provvisorie  rimangono  in  vigore  nelle more
dell'emanazione del decreto ministeriale indicante le tariffe defini-
tive.