ALLEGATO 1 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il comma 4 dell'art. 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale viene stabilito che la cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e' servizio pubblico gratuito e che il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, e' rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto; Rilevato che la tariffa in base alla quale dovra' avvenire il suddetto rimborso deve essere stabilita, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 12 della legge n. 440/1987, con decreto di questo Ministero; Considerato che non riesce attualmente possibile stabilire definitivamente le tariffe citate perche' non esistono elementi certi per determinare i costi del servizio in questione; Ritenuto, tuttavia, che sulla base di studi condotti dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali possono per il momento stabilirsi tariffe provvisorie con riserva di emanare altro decreto con l'indicazione delle tariffe definitive non appena eseguite le necessarie valutazioni degli elementi dei costi del servizio stesso; Ritenuto opportuno effettuare per la determinazione definitiva delle tariffe, un'indagine conoscitiva con l'allegato modello che fa parte integrante del presente decreto; Rilevato che ogni amministrazione comunale nel cui territorio insiste un impianto di cremazione e' tenuta, indipendentemente dalla forma di gestione dello stesso, a raccogliere gli elementi per la compilazione dell'allegato modello e ad inoltrarlo al Ministero dell'interno entro il termine del 30 aprile 1988; Considerata la necessita', qualora la gestione dell'impianto di cremazione non fosse svolta dal comune nel cui territorio insiste l'impianto stesso in economia diretta o attraverso azienda municipalizzata, di regolare il rapporto con l'ente gestore attraverso contratto da cui risultino gli elementi finanziari necessari per la compilazione dell'allegato modello; Decreta: Art. 1. Le tariffe provvisorie in base alle quali i comuni dovranno effettuare il rimborso, all'ente gestore degli impianti, dei costi per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono fissate secondo l'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, come segue: L. 680.000 per impianti di grandi dimensioni; L. 500.000 per impianti di medie dimensioni; L. 400.000 per impianti di piccole dimensioni. A tal fine, sempre in via provvisoria, vengono distinti gli impianti in base al numero di cremazioni di salme complessivamente eseguito nell'anno precedente: impianti di grandi dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite e' superiore a 300; impianti di medie dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite e' superiore a 100 ed inferiore o uguale a 300; impianti di piccole dimensioni: quando il numero di cremazioni eseguite e' inferiore o uguale a 100. In caso di cremazione di salma di persona di nazionalita' estera, non residente in Italia, il comune a cui fara' carico l'onere del rimborso del costo per la cremazione alla tariffa individuata come sopra, sara' quello in cui e' avvenuto il decesso. Ciascun comune nel provvedimento di adozione della tariffa da deliberare provvisoriamente entro il 30 aprile 1988, indichera' la classificazione dell'impianto in base al numero di cremazioni di salme rilevato. Tali dati, unitamente a quelli descrittivi dell'impianto contenuti nell'allegato modello di rilevamento che fa parte integrante del presente decreto, dovranno essere inviati in sede di prima applicazione entro il 30 aprile 1988 al Ministero dell'interno. Le citate tariffe provvisorie rimangono in vigore nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale indicante le tariffe defini- tive.