Art. 2. 1. I prodotti definiti "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" dall'allegato I, punti 17 e 18 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, con esclusione, comunque, dei v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un vitigno, possono essere posti in commercio in contenitori di polietilentereftalato e in lattine di alluminio verniciato internamente. 2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione "prodotto confezionato il .." seguita dall'indicazione del giorno, mese e anno. 3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto. 4. La data di scadenza del prodotto deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque non deve superare i mesi sei da quella del confezionamento.