Art. 2.
  1.  I  prodotti  definiti  "vino  frizzante"  e   "vino   frizzante
gassificato"  dall'allegato  I,  punti 17 e 18 del regolamento CEE n.
822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, con esclusione, comunque, dei
v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un
vitigno,  possono  essere  posti  in  commercio  in  contenitori   di
polietilentereftalato   e   in   lattine   di   alluminio  verniciato
internamente.
  2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata
a cura del confezionatore, in modo chiaro leggibile ed indelebile, la
data di riempimento, adottando la menzione "prodotto confezionato  il
.." seguita dall'indicazione del giorno, mese e anno.
  3.  Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere
apposta a  cura  del  confezionatore,  sempre  in  caratteri  chiari,
leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.
  4.  La  data  di  scadenza del prodotto deve essere fissata tenendo
conto del periodo di tempo  in  cui  il  vino  confezionato  mantiene
inalterate  le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque non
deve superare i mesi sei da quella del confezionamento.