Art. 3. 1. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, il confezionatore puo' apporre una data di scadenza superiore a quella stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici per i contenitori in poliaccoppiato e a mesi nove per i contenitori in polietilentereftalato e in alluminio, qualora, sulla base di idonea documentazione rilasciata da istituti scientifici o laboratori pubblici, da depositare presso gli uffici repressione frodi competenti per territorio e da tenere a disposizione delle amministrazioni interessate, risulti che i materiali di confezionamento utilizzati siano idonei a conservare le caratteristiche del vino per il periodo indicato sul contenitore.