Art. 3.
  1. In deroga alle disposizioni di cui ai  precedenti  articoli,  il
confezionatore  puo'  apporre una data di scadenza superiore a quella
stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici per i  contenitori
in   poliaccoppiato   e   a   mesi   nove   per   i   contenitori  in
polietilentereftalato e in alluminio, qualora, sulla base  di  idonea
documentazione   rilasciata  da  istituti  scientifici  o  laboratori
pubblici,  da  depositare  presso  gli   uffici   repressione   frodi
competenti   per   territorio   e  da  tenere  a  disposizione  delle
amministrazioni   interessate,   risulti   che   i    materiali    di
confezionamento    utilizzati    siano   idonei   a   conservare   le
caratteristiche del vino per il periodo indicato sul contenitore.