Art. 15.
  Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali  9,25%,  di
scadenza  1›  gennaio  1992, nominativi, dovranno essere compilate su
apposite distinte descrittive dei buoni ad esse  uniti  e  presentate
soltanto  presso  le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono
essere esibite dagli incaricati della  Banca  d'Italia  stessa  o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del debito pubblico a favore delle filiali della
Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di  tesoreria,  per  la
successiva  consegna  agli  interessati, previo ritiro delle ricevute
rilasciate.
  I possessori di detti  buoni  del  Tesoro  poliennali  9,25%  -  1›
gennaio  1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facolta'
di chiederne il  rinnovo  con  le  modalita'  indicate  nel  presente
articolo,  dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del
debito pubblico  per  il  tramite  delle  direzioni  provinciali  del
Tesoro,  nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalle vigenti
disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata la ritenuta
di cui al  citato  decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,  con
arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.