Art. 17. Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare. Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio l'8 gennaio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione. La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascera' quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirera', per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonche' l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sara' operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334. Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.