Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni  del  decreto-legge  19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre  1986,  n.  759,  con  la precisazione che la ritenuta sugli
"altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di  rimborso
dei buoni in questione, su lire 4,05, per ogni cento lire di capitale
nominale,  pari  alla  differenza  fra il capitale da rimborsare e il
prezzo  fisso  di  cui  al   precedente   art.   1,   tenendo   conto
dell'arrotondamento  alle  cinque  lire, per difetto o per eccesso, a
norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.