Art. 2. Ove venga prescelto il pagamento a mezzo marche, le stesse, se rel- ative al rilascio, al rinnovo, al visto e alla vidimazione, devono essere consegnate dall'interessato all'ufficio o al pubblico ufficiale che procede alla consegna dell'atto o alla vidimazione dei libri, il quale provvede all'annullamento delle medesime con l'apposizione del proprio timbro. Le marche per il pagamento delle tasse annuali relative agli atti di cui alle lettere e), f) e g) del precedente art. 1 devono essere annullate da un qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria o dagli uffici postali mediante l'apposizione della data e del proprio timbro. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1991 Il Ministro: FORMICA