Art. 2.
  Ove venga prescelto il pagamento a mezzo marche, le stesse, se rel-
ative al rilascio, al rinnovo, al visto e  alla  vidimazione,  devono
essere   consegnate   dall'interessato   all'ufficio  o  al  pubblico
ufficiale che procede alla consegna dell'atto o alla vidimazione  dei
libri,   il   quale  provvede  all'annullamento  delle  medesime  con
l'apposizione del proprio timbro. Le marche per  il  pagamento  delle
tasse  annuali relative agli atti di cui alle lettere e), f) e g) del
precedente art. 1 devono essere annullate  da  un  qualsiasi  ufficio
dell'Amministrazione  finanziaria  o  dagli  uffici  postali mediante
l'apposizione della data e del proprio timbro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                                 Il Ministro: FORMICA