IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo  1986,  n.
68,  concernente  la determinazione e la composizione dei comparti di
contrattazione collettiva nel pubblico  impiego,  che,  nell'art.  5,
definisce  la  composizione del comparto di contrattazione collettiva
riguardante il personale delle aziende e delle amministrazioni  dello
Stato  ad  ordinamento  autonomo,  in  cui e' ricompreso il personale
dell'Azienda nazionale autonoma strade (ANAS);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.
395 (recettivo  dell'accordo  intercompartimentale  per  il  triennio
1988-90),  che  nell'art.  8  definisce  i  criteri di riferimento da
utilizzare da parte della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica  per  la determinazione della
maggiore rappresentativita' sul piano nazionale delle  confederazioni
e  delle  organizzazioni sindacali e che nell'art. 9 attribuisce alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  il  compito  di provvedere entro il primo trimestre di ogni
triennio, sentite le confederazioni  e  le  organizzazioni  sindacali
interessate,   alla  ripartizione  delle  aspettative  sindacali  per
ciascun comparto  di  contrattazione  collettiva  di  cui  al  citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335,  contenente  il  regolamento  per  il  recepimento  delle  norme
risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo sindacale per il
triennio 1988-90 concernente il personale del comparto "aziende";
  Visti  gli  articoli  8  e  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  335/1990  che  hanno  dettato  nuove  disposizioni in
materia  di  aspettative   sindacali   relativamente   al   personale
dell'Azienda  nazionale  autonoma  strade  ricompreso nell'ambito del
comparto "aziende" in precedenza indicato;
  Considerato che il citato art. 8, secondo comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 335/1990 determina in otto unita' il
contingente complessivo di personale dell'Azienda nazionale  autonoma
strade da collocare in aspettativa sindacale;
  Ritenuto  che,  ai sensi del quinto comma, dell'art. 8 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n.  335/1990,  la  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le organizzazioni  sindacali  interessate,  d'intesa  con  il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro  il  primo  trimestre di ogni
triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  23  agosto  1988,  n.  395,  deve
provvedere  alla  ripartizione del contingente complessivo delle otto
aspettative sindacali in precedenza indicate  tra  le  organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative  sul  piano  nazionale  in
relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata  ai  sensi
dell'art.  8  del predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del  28  ottobre
1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988,
che,  a  seguito  di  decisioni  del  Consiglio  di  Stato,  e' stata
sostituita dalla direttiva-circolare n.  72549/8.93.5  dell'11  marzo
1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1991;
  Considerato che, ai sensi del settimo comma dell'art. 8 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica  n.  335/1990,  diverse  intese
intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione  delle
aspettative  sindacali,  fermo  restando  il numero complessivo delle
stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -
Dipartimento   della   funzione   pubblica  ed  alla  amministrazione
interessata per i conseguenziali adempimenti;
  Viste le direttive di  cui  alla  circolare  28  ottobre  1988,  n.
24518/8.93.5  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  257  del  2
novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n.  72549/8.93.5
dell'11  marzo 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18
marzo    1991,    concernenti    l'accertamento    della     maggiore
rappresentativita'   sul  piano  nazionale  delle  confederazioni  ed
organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;
  Tenuto conto che i criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle  citate
direttive-circolari  del  28  ottobre  1988 e dell'11 marzo 1991 sono
stati definiti ai  fini  della  individuazione  delle  organizzazioni
sindacali  legittimate  a  costituire  le delegazioni sindacali nelle
trattative  dei  vari  comparti  di  contrattazione  collettiva   del
pubblico  impiego  e che in base a tale normativa sono da considerare
maggiormente rappresentative le organizzazioni  sindacali  le  quali,
oltre  al  requisito  della  minima  diffusione territoriale, abbiano
superato anche "o quello  collegato  alla  procedura  elettiva  o  il
criterio  della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe
conferite alle amministrazioni dai dipendenti  per  la  ritenuta  del
contributo sindacale";
  Tenuto  conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988
e dell'11 marzo 1991 consentono  inoltre  "nel  caso  di  scostamenti
minimi rispetto ai discrimini quantitativi .... marginali deroghe, in
via  del  tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni
giustificative,   con   motivati   provvedimenti    della    pubblica
amministrazione   che  tengano  conto  delle  seguenti  variabili  di
contesto:  il  grado  di  sindacalizzazione  relativa   delle   varie
organizzazioni   sindacali   e  la  dinamica  di  crescita  di  nuove
organizzazioni sindacali";
  Considerato che i  criteri  ed  i  parametri  di  cui  alle  citate
direttive-circolari  del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono
in rilievo, a norma delle stesse  citate  direttive-circolari,  anche
"in  altre  circostanze  in cui e' necessaria la individuazione della
effettivita'  sindacale,  tenuto  conto   che   i   detti   parametri
costituiscono  certamente  riferimenti oggettivi" e che tali canoni e
parametri sono stati peraltro esplicitamente  richiamati  dal  citato
art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n.
335;
  Viste le note n. 7747 del 22 dicembre 1990, n. 195 del  10  gennaio
1991,  n.  744 del 12 agosto 1991, n. 8321 del 25 settembre 1991 e n.
9161 dell'11 ottobre 1991 e gli atti in  esse  richiamati,  trasmessi
dall'Azienda nazionale autonoma strade in riferimento alle direttive-
circolari in precedenza citate;
  Tenuto  conto  dei  dati  forniti con le predette piu' recenti note
dall'Azienda  nazionale  autonoma  strade  per  l'accertamento  della
maggiore  rappresentativita' sindacale delle organizzazioni sindacali
esponenziali degli interessi  del  personale  dell'Azienda  nazionale
autonoma strade;
  Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in
precedenza  indicata,  alla  ripartizione delle aspettative sindacali
per il triennio  1991-93  per  il  personale  dell'Azienda  nazionale
autonoma strade;
  Considerato  che  e'  stata  raggiunta l'intesa con il Ministro dei
lavori pubblici e con l'ANAS con le note  n.  27464/8.0.249.8  del  6
giugno 1991 e n. 9161 dell'11 ottobre 1991;
  Sentite   le  organizzazioni  sindacali  interessate,  maggiormente
rappresentative del personale dell'Azienda nazionale autonoma strade,
che, in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato
settimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 335/1990, non hanno comunicato "diverse intese" sulla ripartizione
delle aspettative sindacali;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
maggio  1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale
dell'Azienda nazionale autonoma strade, per il quale e' consentito il
collocamento  in  aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 8 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto  1990,  n.  335,
fissato  in  complessive  otto  unita', e' ripartito, per il triennio
1991-93, tra le organizzazioni  sindacali  riconosciute  maggiormente
rappresentative   sul  piano  nazionale  del  personale  dell'Azienda
nazionale autonoma strade (ANAS).