Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in L. 1.200.000.000 oltre IVA, si provvedera' mediante le disponibilita' del fondo per la protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 1991 Il Ministro: CAPRIA