Art. 2.
  All'onere   derivante  dall'attuazione  della  presente  ordinanza,
valutato in L. 1.200.000.000 oltre IVA, si  provvedera'  mediante  le
disponibilita' del fondo per la protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA