Art. 2. Attivita' informativa 1. Nell'ambito delle attivita' per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801 (a), ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attivita' informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attivita' informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalita' previste dal presente decreto. 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (a), le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalita' organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni (b). (( 2-bis. Per l'espletamento delle attivita' previste dai commi 1 )) (( e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1- ter, comma )) (( 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come )) (( introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 )) (( (b), e' restituito ai servizi di appartenenza. )) 2-ter. (( I commi 1 e 2 dell'articolo 1- ter del decreto-legge )) (( 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 )) (( della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b), sono soppressi. )) (( 2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta )) (( contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla )) (( normativa vigente fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1 )) (( gennaio 1995 le competenze di detto organo sono attribuite al )) (( Ministro dell'interno con potesta' di delega nei confronti dei )) (( prefetti e del direttore della Direzione investigativa )) (( antimafia di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelle )) (( previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto-legge 6 )) (( settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 )) (( della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b), che sono devolute al )) (( Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica )) (( sicurezza. )) (( 2-quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 1995 la rubrica )) (( denominata "Alto Commissario per il coordinamento della lotta )) (( alla delinquenza di tipo mafioso" istituita nello stato di )) (( previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo )) (( 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (c), e' soppressa e )) (( gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, )) (( nonche' quello specificamente indicato per l'Alto Commissario )) (( dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge )) (( 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla )) (( legge 15 marzo 1991, n. 82 (d), sono trasferiti sui capitoli )) (( della rubrica "Sicurezza pubblica" del medesimo stato di )) (( previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di )) (( funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli )) (( oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro )) (( che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro e' )) (( autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti )) (( variazioni di bilancio )) . )) 3. Il controllo sulle attivita' previste dal comma 1 e' esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (a), con l'osservanza delle modalita' e procedure ivi indicate.
(a) La legge n. 801/1977 reca: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 11: "Art. 9. - Gli appartenenti al Comitato di cui all'art. 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualita' di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualita' e' sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza. In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'art. 3. I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresi', di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma puo' essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quanto cio' sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalita' istituzionali dei Servizi. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi". "Art. 11. - Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti. Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalita', esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge. A tale fine il Comitato parlamentare puo' chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'art. 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attivita' dei Servizi e formulare proposte e rilievi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente. In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto". (b) L'ultimo comma dell'art. 1 del D.L. n. 629/1982 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), come sostituito dall'art. 1 della legge 15 novembre 1988, n. 486, prevede che: "L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso. L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma". Il testo dell'art. 1- ter del predetto D.L. n. 629/1982, introdotto dall'art. 2 della legge n. 486/1988, e' il seguente: Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'art. 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e' posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attivita' informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata di tipo mafioso. 2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario e' fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facolta' di cui al quarto comma dell'art. 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 3. L'Alto commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita' giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumita' delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attivita' criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumita' dei prossimi congiunti. 4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario". (c) L'art. 4 della legge n. 486/1988 (Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726) e' cosi' formulato: "Art. 4. - 1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonche' quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, e' tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima. 2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (d) Il comma 3 dell'art. 17 del D.L. n. 8/1991 (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia) precede che: "La spesa di cui al comma 1 sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 6.250 milioni sotto la rubrica 'Sicurezza pubblica' e di lire 4.000 milioni sotto la rubrica 'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso'".