Art. 2.
                        Attivita' informativa
  1.  Nell'ambito  delle attivita' per le informazioni e la sicurezza
dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801  (a),  ferme
restando  le  attribuzioni  e  la  disciplina  degli  ordinamenti ivi
previsti, spetta al SISDE ed al  SISMI,  rispettivamente  per  l'area
interna  e  quella  esterna,  svolgere  attivita'  informativa  e  di
sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi  criminali
organizzati  che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile
convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio  decreto,  di  concerto  con  i  Ministri  della   difesa   e
dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento
dell'attivita'  informativa  del  SISDE  e  del SISMI alle specifiche
finalita' previste dal presente decreto.
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9  della  legge  24  ottobre
1977,  n.  801  (a), le informazioni e ogni altro elemento relativi a
fatti comunque attinenti a fenomeni di  criminalita'  organizzata  di
tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono
essere   immediatamente   comunicati   all'Alto  Commissario  per  il
coordinamento della lotta contro  la  delinquenza  mafiosa  ai  sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982,
n.  629,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,
n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni (b).
(( 2-bis. Per l'espletamento delle attivita' previste dai commi 1  ))
(( e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1- ter, comma  ))
(( 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con  ))
(( modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come        ))
(( introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486 ))
(( (b), e' restituito ai servizi di appartenenza.                  ))
 2-ter. (( I commi 1 e 2 dell'articolo 1- ter del decreto-legge ))
(( 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla  ))
(( legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2  ))
(( della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b), sono soppressi. ))
(( 2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta   ))
(( contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla ))
(( normativa vigente fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1›  ))
(( gennaio 1995 le competenze di detto organo sono attribuite al   ))
(( Ministro dell'interno con potesta' di delega nei confronti dei  ))
(( prefetti e del direttore della Direzione investigativa          ))
(( antimafia di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelle         ))
(( previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto-legge 6   ))
(( settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla    ))
(( legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2  ))
(( della legge 15 novembre 1988, n. 486 (b), che sono devolute al  ))
(( Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica          ))
(( sicurezza. ))
(( 2-quinquies. A decorrere dal 1› gennaio 1995 la rubrica         ))
(( denominata "Alto Commissario per il coordinamento della lotta   ))
(( alla delinquenza di tipo mafioso" istituita nello stato di      ))
(( previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo ))
(( 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486 (c), e' soppressa e      ))
(( gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli,          ))
(( nonche' quello specificamente indicato per l'Alto Commissario   ))
(( dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge                  ))
(( 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni, dalla      ))
(( legge 15 marzo 1991, n. 82 (d), sono trasferiti sui capitoli    ))
(( della rubrica "Sicurezza pubblica" del medesimo stato di        ))
(( previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di      ))
(( funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli ))
(( oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro ))
(( che collaborano con la giustizia. Il Ministro del tesoro e'     ))
(( autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti     ))
(( variazioni di bilancio )) .                                     ))
  3.  Il controllo sulle attivita' previste dal comma 1 e' esercitato
dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre  1977,  n.
801 (a), con l'osservanza delle modalita' e procedure ivi indicate.
 
             (a)   La   legge   n.   801/1977  reca:  "Istituzione  e
          ordinamento dei servizi per le informazioni e la  sicurezza
          e  disciplina  del segreto di Stato". Si trascrive il testo
          dei relativi articoli 9 e 11:
             "Art. 9. - Gli appartenenti al Comitato di cui  all'art.
          3  e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la
          qualita' di ufficiali o di agenti di  polizia  giudiziaria;
          tale qualita' e' sospesa durante il periodo di appartenenza
          al  Comitato  e  ai  Servizi per coloro che la rivestono in
          base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
             In deroga alle ordinarie disposizioni, gli  appartenenti
          ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro
          superiori,  esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne
          riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e  al
          Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  tramite  il  Comitato di cui
          all'art. 3.
             I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4  e  6
          hanno  l'obbligo, altresi', di fornire ai competenti organi
          di polizia giudiziaria le informazioni e  gli  elementi  di
          prova relativi a fatti configurabili come reati.
             L'adempimento  dell'obbligo  di  cui al precedente comma
          puo'  essere  ritardato,  su  disposizione   del   Ministro
          competente  con  l'esplicito  consenso  del  Presidente del
          Consiglio, quanto cio' sia strettamente necessario  per  il
          perseguimento delle finalita' istituzionali dei Servizi.
             Tutti  gli  ufficiali  ed  agenti di polizia giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei
          Servizi".
             "Art. 11.  -  Il  Governo  riferisce  semestralmente  al
          Parlamento,  con  una  relazione  scritta,  sulla  politica
          informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.
             Un Comitato parlamentare costituito da quattro  deputati
          e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del
          Parlamento  sulla  base  del  criterio di proporzionalita',
          esercita  il  controllo  sull'applicazione   dei   principi
          stabiliti dalla presente legge.
             A  tale  fine  il Comitato parlamentare puo' chiedere al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al   Comitato
          interministeriale  di  cui  all'art.  2  informazioni sulle
          linee  essenziali  delle  strutture  e  dell'attivita'  dei
          Servizi e formulare proposte e rilievi.
             Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' opporre al
          Comitato    parlamentare,    indicandone    con   sintetica
          motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del
          segreto in ordine alle  informazioni  che  a  suo  giudizio
          eccedono i limiti di cui al comma precedente.
             In  questo  caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a
          maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione
          del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna  delle
          Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
             I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al
          segreto  relativamente  alle  informazioni acquisite e alle
          proposte e ai rilievi formulati ai sensi del  terzo  comma.
          Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto".
             (b)  L'ultimo  comma  dell'art.  1  del D.L. n. 629/1982
          (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro  la
          delinquenza  mafiosa),  come  sostituito  dall'art. 1 della
          legge 15  novembre  1988,  n.  486,  prevede  che:  "L'Alto
          commissario  e'  destinatario  di  tutte  le  comunicazioni
          provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza
          democratica (SISDE) ai sensi  dell'art.  6,  ultimo  comma,
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle
          provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza
          militare  (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi
          ad attivita' di tipo mafioso. L'Alto commissario,  d'intesa
          con   il  direttore  del  SISDE,  puo'  disporre,  ai  fini
          dell'esercizio delle sue funzioni, delle  strutture  e  dei
          mezzi  del  Servizio,  in  base  a  modalita' stabilite nel
          decreto di cui al precedente secondo comma".
             Il testo dell'art. 1- ter del predetto D.L. n. 629/1982,
          introdotto dall'art. 2  della  legge  n.  486/1988,  e'  il
          seguente:
             Art.  1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'art.
          7, primo comma, della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  un
          apposito  nucleo  formato  con  personale specializzato dei
          Servizi per le informazioni e la sicurezza  e'  posto  alle
          dirette  dipendenze  dell'Alto  commissario,  il  quale  ne
          dispone per l'espletamento di attivita'  informative  e  di
          accertamenti   connessi   alla   lotta   alla  criminalita'
          organizzata di tipo mafioso.
             2. Il personale predetto ha l'obbligo di  fare  rapporto
          esclusivamente  all'Alto  commissario il quale riferisce al
          Ministro  dell'interno.  All'Alto  commissario   e'   fatto
          obbligo   di   fornire  ai  competenti  organi  di  polizia
          giudiziaria  le  informazioni  e  gli  elementi  di   prova
          relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove
          necessario, della facolta' di cui al quarto comma dell'art.
          9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
             3.  L'Alto  commissario  potra'  anche  su  segnalazione
          dell'autorita' giudiziaria adottare o, previa intesa con il
          capo  della  polizia-direttore  generale   della   pubblica
          sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le
          misure   che   valgono   ad   assicurare,  garantendone  la
          riservatezza  anche in atti della pubblica amministrazione,
          la incolumita' delle persone esposte a grave  pericolo  per
          effetto  della  loro  collaborazione  nella lotta contro la
          mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini
          di polizia o  di  procedimenti  penali,  riguardanti  fatti
          riferibili a organizzazioni e attivita' criminose di stampo
          mafioso.  Tali  misure  potranno  anche essere adottate per
          garantire l'incolumita' dei prossimi congiunti.
             4.  La  dotazione  di  personale,  mezzi   e   strutture
          logistiche  del  nucleo  di cui al comma 1 e' stabilita con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente
          dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario".
             (c)  L'art.  4  della legge n. 486/1988 (Disposizioni in
          materia di coordinamento della lotta contro la  delinquenza
          di   tipo   mafioso  a  integrazione  del  decreto-legge  6
          settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726) e' cosi' formulato:
             "Art.  4.  - 1. Le spese relative all'organizzazione, al
          funzionamento degli uffici e servizi e al  personale  posti
          alle   dirette  dipendenze  dell'Alto  commissario  per  il
          coordinamento della lotta contro  la  delinquenza  di  tipo
          mafioso,  le  spese  riservate,  nonche'  quelle  derivanti
          dall'attuazione  della  presente   legge,   sono   iscritte
          all'apposita  rubrica  denominata  "Alto commissario per il
          coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso"
          da istituirsi  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno.  Le  spese  di cui sopra sono iscritte in due
          distinti capitoli e quelle riservate non  sono  soggette  a
          rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario,
          al  termine  di  ciascun esercizio finanziario, e' tenuto a
          presentare una relazione sui criteri e sulle  modalita'  di
          utilizzo  dei  relativi fondi al Ministro dell'interno, che
          autorizza la distruzione della relazione medesima.
             2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari  a
          lire  2.000  milioni,  si provvede mediante riduzione degli
          stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 2615, 2627 e  2644
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          rispettivamente, per gli importi di lire  500  milioni,  di
          lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.
             3.  All'onere derivante dall'applicazione della presente
          legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno  degli  anni
          1989  e  1990,  da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle
          spese  di  organizzazione  e   funzionamento   dell'Ufficio
          dell'Alto  commissario  e per lire 5.000 milioni alle spese
          riservate,  si   provvede   utilizzando   parzialmente   le
          proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Riforma
          del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario
          1988.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             (d)  Il  comma  3 dell'art. 17 del D.L. n. 8/1991 (Nuove
          misure in materia  di  sequestri  di  persona  a  scopo  di
          estorsione  e  per  la protezione di coloro che collaborano
          con la giustizia) precede che:  "La spesa di cui al comma 1
          sara' iscritta nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno  in  ragione  di  lire  6.250 milioni sotto la
          rubrica 'Sicurezza pubblica' e di lire 4.000 milioni  sotto
          la  rubrica  'Alto  commissario  per il coordinamento della
          lotta alla delinquenza di tipo mafioso'".