Art. 3. Direzione investigativa antimafia 1. E' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attivita' di investigazione preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche' di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima. 2. Formano oggetto delle attivita' di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita' operative di dette organizzazioni, nonche' ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile (( ivi compreso il fenomeno delle estorsioni. )) 3. La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. 4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della D.I.A. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (a) , devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso (( e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, )) gli accertamenti e le attivita' investigative eventualmente richiesti. (( Il predetto personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1 gennaio 1993, e' assegnato alla D.I.A., nei contingenti e con i criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. )) 5. All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni e integrazioni (b) (( , e' attribuita la responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali riferisce periodicamente al Consiglio generale di cui all'articolo 1, e competono i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma del medesimo articolo 1. )) (( 6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo )) (( scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di )) (( Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e )) (( ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata )) (( dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, )) (( che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della )) (( lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore del D.I.A. )) (( partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui )) (( all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi )) (( posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti. )) (( 6-bis. Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e' )) (( assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie. )) 7. La D.I.A. si avvale di personale dei ruoli della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 8. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1, determina l'organizzazione della D.I.A. secondo moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione e alla specificita' degli ordinamenti delle forze di polizia interessate, fermo restando che in ogni caso, nella prima fase, l'organizzazione e' articolata come segue: a) reparto investigazioni preventive; b) reparto investigazioni giudiziarie; c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi. 9. Alla determinazione del numero e delle competenze delle divisioni in cui si articolano i reparti di cui al comma 8 si provvede con le modalita' e procedure indicate nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni (c). Con le stesse modalita' e procedure si provvede alla preposizione ed assegnazione del personale ai reparti e alle divisioni, secondo principi di competenza tecnico- professionale e con l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari degli uffici predetti di pari livello una sostanziale parita' ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al criterio della rotazione degli incarichi. 10. In attuazione di quanto stabilito nel presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attivita' dell'ufficio dell'Alto Commissario che riguardano compiti assegnati dal presente decreto al medesimo organismo.
(a) Si trascrive il testo dei primi cinque commi dell'art. 12 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa): "1. Per assicurare il collegamento delle attivita' in- vestigative relative a delitti di criminalita' organizzata, le amministrazioni interessate, provvedono a (( costituire )) servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. 2. In determinate regioni e per particolari esigenze, i servizi previsti dal comma 1 possono essere costituiti in servizi interforze. Alla costituzione e alla organizzazione dei servizi interforze provvede con decreto il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e delle finanze, assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano. 3. A fini informativi, investigativi e operativi, i servizi indicati nei commi 1 e 2, si coordinano fra loro, nonche', se necessario, con gli altri organi o servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge e con gli organi di polizia esteri eventualmente interessati. 4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita' organizzata, il pubblico ministero si avvale di regola, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto dalla specificita' degli accertamenti, del Corpo della guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e 2, e' attribuito il compito di svolgere indagini relative a tali delitti. 5. Il pubblico ministero impartisce le opportune direttive per l'effetto coordinamento investigativo e operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria". (b) Il D.L. n. 629/1982 reca: "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa". Per le attribuzioni dell'Alto Commissario consultare il testo del D.L. n. 629/1982, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20 ottobre 1982, e la legge n. 486/1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1988, che ha apportato modifiche al predetto decreto. (c) Il settimo comma dell'art. 5 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come sostituito dall'art. 45 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, prevede che: "La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".