Art. 3.
                  Direzione investigativa antimafia
  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia  (D.I.A.)  con  il
compito  di  assicurare  lo  svolgimento,  in forma coordinata, delle
attivita' di investigazione preventiva  attinenti  alla  criminalita'
organizzata,  nonche'  di  effettuare indagini di polizia giudiziaria
relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo  mafioso  o
comunque ricollegabili all'associazione medesima.
  2.  Formano  oggetto  delle  attivita' di investigazione preventiva
della Direzione investigativa antimafia le connotazioni  strutturali,
le  articolazioni  e  i  collegamenti interni ed internazionali delle
organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalita'  operative  di
dette  organizzazioni,  nonche'  ogni  altra  forma di manifestazione
delittuosa alle stesse riconducibile  ((  ivi  compreso  il  fenomeno
delle estorsioni. ))
  3.  La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi
compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e  le  strutture
delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico.
  4.  Tutti  gli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria debbono
fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo  della
D.I.A.  Gli  ufficiali  ed  agenti di polizia giudiziaria dei servizi
centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 (a) , devono costantemente informare il personale
investigativo   della   D.I.A.,  incaricato  di  effettuare  indagini
collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di  cui
siano  venuti  comunque  in  possesso  ((  e  sono tenuti a svolgere,
congiuntamente con il predetto personale, )) gli  accertamenti  e  le
attivita'  investigative  eventualmente  richiesti.  ((  Il  predetto
personale dei servizi centrali e interprovinciali  della  Polizia  di
Stato,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia di
finanza, a decorrere dal 1› gennaio 1993, e' assegnato  alla  D.I.A.,
nei  contingenti  e  con  i  criteri  e  le modalita' determinati con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della
difesa e delle finanze. ))
  5.  All'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, ferme  restando  le  attribuzioni  previste  dal
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre  1982,  n.  726,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni   (b)   ((   ,   e'   attribuita  la
responsabilita' generale delle attivita' svolte dalla  D.I.A.,  delle
quali   riferisce   periodicamente   al  Consiglio  generale  di  cui
all'articolo  1,  e  competono   i   provvedimenti   occorrenti   per
l'attuazione,  da parte della D.I.A., delle direttive emanate a norma
del medesimo articolo 1. ))
(( 6. Alla D.I.A. e' preposto un direttore tecnico-operativo       ))
(( scelto fra funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di    ))
(( Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e     ))
(( ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata          ))
(( dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ))
(( che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della     ))
(( lotta alla criminalita' organizzata. Il direttore del D.I.A.    ))
(( partecipa alle riunioni del Consiglio generale di cui           ))
(( all'articolo 1, cui riferisce sul funzionamento dei servizi     ))
(( posti alle sue dipendenze e sui risultati conseguiti.           ))
(( 6-bis.  Con gli stessi criteri indicati al comma 6 e'      ))
(( assegnato alla D.I.A. un vice direttore con funzioni vicarie.   ))
  7.  La  D.I.A.  si  avvale  di personale dei ruoli della Polizia di
Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza.
  8.  Il  Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale di cui
all'articolo  1,  determina  l'organizzazione  della  D.I.A.  secondo
moduli rispondenti alla diversificazione dei settori d'investigazione
e   alla  specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di  polizia
interessate, fermo restando che  in  ogni  caso,  nella  prima  fase,
l'organizzazione e' articolata come segue:
    a) reparto investigazioni preventive;
    b) reparto investigazioni giudiziarie;
    c) reparto relazioni internazionali ai fini investigativi.
  9.   Alla  determinazione  del  numero  e  delle  competenze  delle
divisioni in cui si articolano  i  reparti  di  cui  al  comma  8  si
provvede  con  le  modalita'  e  procedure  indicate nell'articolo 5,
settimo comma, della legge 1›  aprile  1981,  n.  121,  e  successive
modificazioni e integrazioni (c). Con le stesse modalita' e procedure
si  provvede  alla  preposizione  ed  assegnazione  del  personale ai
reparti e alle divisioni, secondo  principi  di  competenza  tecnico-
professionale  e  con  l'obiettivo  di  realizzare  nei confronti dei
titolari degli  uffici  predetti  di  pari  livello  una  sostanziale
parita'  ed equiordinazione di funzioni, anche mediante il ricorso al
criterio della rotazione degli incarichi.
  10. In attuazione di quanto stabilito nel  presente  articolo,  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi nel termine di trenta
giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno
dettate norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte  le  attivita'
dell'ufficio  dell'Alto  Commissario che riguardano compiti assegnati
dal presente decreto al medesimo organismo.
 
             (a)  Si  trascrive  il  testo  dei  primi  cinque  commi
          dell'art. 12 del D.L. n. 152/1991 (Provvedimenti urgenti in
          tema   di   lotta   alla   criminalita'  organizzata  e  di
          trasparenza     e     buon     andamento     dell'attivita'
          amministrativa):
             "1.  Per  assicurare il collegamento delle attivita' in-
          vestigative relative a delitti di criminalita' organizzata,
          le amministrazioni interessate, provvedono a ((  costituire
          ))  servizi  centrali  e  interprovinciali della Polizia di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della  guardia
          di finanza.
             2.  In determinate regioni e per particolari esigenze, i
          servizi previsti dal comma 1 possono essere  costituiti  in
          servizi    interforze.       Alla   costituzione   e   alla
          organizzazione dei servizi interforze provvede con  decreto
          il  Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri di
          grazia  e  giustizia,  della  difesa   e   delle   finanze,
          assicurando  la  pari valorizzazione delle forze di polizia
          che vi partecipano.
             3.  A  fini  informativi,  investigativi  e operativi, i
          servizi indicati nei commi 1 e 2, si coordinano  fra  loro,
          nonche',  se  necessario, con gli altri organi o servizi di
          polizia giudiziaria previsti dalla legge e con  gli  organi
          di polizia esteri eventualmente interessati.
             4. Quando procede a indagini per delitti di criminalita'
          organizzata,  il  pubblico  ministero  si avvale di regola,
          congiuntamente, dei servizi di  polizia  giudiziaria  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se richiesto
          dalla  specificita'  degli  accertamenti,  del  Corpo della
          guardia di finanza, ai quali, a norma dei commi 1 e  2,  e'
          attribuito  il compito di svolgere indagini relative a tali
          delitti.
             5.  Il  pubblico  ministero  impartisce   le   opportune
          direttive   per  l'effetto  coordinamento  investigativo  e
          operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria".
             (b) Il D.L. n. 629/1982 reca:  "Misure  urgenti  per  il
          coordinamento  della  lotta contro la delinquenza mafiosa".
          Per le attribuzioni  dell'Alto  Commissario  consultare  il
          testo  del  D.L.  n.  629/1982,  coordinato con la legge di
          conversione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del
          20 ottobre 1982, e la legge n. 486/1988,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  269  del 16
          novembre 1988,  che  ha  apportato  modifiche  al  predetto
          decreto.
             (c) Il settimo comma dell'art. 5 della legge n. 121/1981
          (Nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza), come sostituito dall'art.  45  della  legge  10
          ottobre  1986,  n. 668, prevede che: "La determinazione del
          numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle
          divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica
          sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche
          e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro".