AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul teminale sono riportate fra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli da 2
a 7) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
(( 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre      ))
(( 1961, n. 1048 (a), e' prorogato di dieci anni.                  ))
 
             (a) La legge  n.  1048/1961  istituisce  l'Ente  per  la
          irrigazione   della  Valdichiana,  delle  Valli  contermini
          aretine, del bacino idrografico del Trasimeno  e  dell'Alta
          valle  del  Tevere  umbro-toscana, denominato poi, ai sensi
          dell'art. 1, come sostituito  dall'art.  1  della  legge  2
          aprile  1968,  n.  504  "Ente  autonomo  per  la  bonifica,
          l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle  province
          di  Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo". Si
          trascrive il testo del relativo art. 3:
             "Art. 3. - L'Ente avra' la durata di  anni  trenta,  che
          decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge".
             La  predetta  legge e' entrata in vigore quindici giorni
          dopo  la  sua  pubblicazione,   avvenuta   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 264 del 23 ottobre 1961.
                              APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo  degli  articoli da 2 a 7 della
          legge di conversione del presente decreto:
             "Art. 2. - 1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre  1961,
          n. 1048, e' sostituito dal seguente:
             'Art.  2.  -  1.  L'Ente e' persona giuridica di diritto
          pubblico  e,  nell'ambito  delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 aprile 1979,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165  del  18  giugno
          1979, provvede:
               a)  alla  progettazione ed alla esecuzione di opere di
          accumulo, adduzione e distribuzione  delle  acque  a  scopo
          prevalentemente  irriguo,  nonche'  alla relativa gestione,
          esercizio  e  manutenzione,  nell'ambito  delle  competenze
          attribuite  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste
          dalla legislazione vigente;
               b) alla  effettuazione  di  studi  e  ricerche,  anche
          sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a).
              2.  L'Ente  puo' provvedere ad interventi in materia di
          realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche
          irrigue, di  bonifica  idraulica  ed  infrastrutturali,  su
          incarico  o  concessione  delle  regioni  Umbria e Toscana,
          nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad
          esso affidati da enti locali territoriali'.
             Art. 3. - 1. L'articolo 4 della legge 18  ottobre  1961,
          n. 1048, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 2
          aprile 1968, n. 504, e' sostituito dal seguente:
             'Art.  4.  -  1.  Sono organi dell'Ente: il consiglio di
          amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva  ed  il
          collegio dei revisori dei conti.
              2.   Il  consiglio  di  amministrazione,  nominato  con
          decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  e'
          composto da:
               a)    il    presidente,    nominato    dal    Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste  tra  persone  di  elevata
          professionalita' ed esperienza nello specifico settore;
               b)  un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
          delle foreste, uno del Ministero dei lavoro  pubblici,  uno
          del   Ministero  dell'ambiente,  designati  dai  rispettivi
          ministri;
                c) tre rappresentanti  della  regione  Umbria  e  tre
          rappresentanti   della   regione   Toscana,  designati  dai
          rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la
          presenza di almeno un rappresentante  delle  minoranze  per
          ciascuna regione;
               d)   tre   rappresentanti   dei  produttori  agricoli,
          designati dalle organizzazioni  professionali  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
              3. I componenti del consiglio di amministrazione durano
          in  carica  cinque  anni  e possono essere riconfermati per
          uguale periodo per una sola volta, ai  sensi  dell'articolo
          32 della legge 20 marzo 1975, n.  70.
              4.  Il  consiglio  di amministrazione, all'atto del suo
          insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra  i
          membri  designati  dalla  regione Umbria e uno tra i membri
          designati dalla regione Toscana.
              5. La giunta  esecutiva  e'  composta,  oltre  che  dal
          presidente  e dai due vice presidenti, da due membri eletti
          dal consiglio di amministrazione, in  ragione  di  uno  per
          ciascuna  delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle
          rappresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
              6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica
          cinque  anni  e  possono  essere  riconfermati  per  uguale
          periodo.
              7.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' composto di
          cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi
          sono    designati,    rispettivamente,     dal     Ministro
          dell'agricoltura  e delle foreste, dal Ministro del tesoro,
          dal Ministro del bilancio e della programmazione  economica
          e  dalle  regioni  Umbria e Toscana. I due membri supplenti
          sono designati, rispettivamente,  dalle  regioni  Umbria  e
          Toscana.    La    presidenza   del   collegio   spetta   al
          rappresentante  designato  dal  Ministro  del  tesoro.   Il
          collegio    e'    nominato   con   decreto   del   Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste,  dura  in  carica  cinque
          anni ed i suoi membri possono essere riconfermati'.
             Art.  4. - 1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge
          18 ottobre 1961, n. 1048, e' sostituito dal seguente:
             'Le deliberazioni del consiglio  di  amministrazione  di
          cui   al   secondo   comma   sono  approvate  dal  Ministro
          dell'agricoltura e delle foreste con proprio  decreto.  Per
          le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto
          e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro'.
             Art.  5.  - 1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5,
          secondo comma, lettera e), della legge 15  settembre  1964,
          n. 765, e' elevato a lire 1.000 milioni.
             2.  Il  limite  di  spesa di cui all'articolo 5, secondo
          comma,  della  legge  18  ottobre  1961,  n.   1048,   come
          sostituito  dall'articolo  6 della legge 15 settembre 1964,
          n. 765, e' elevato a lire 100 milioni.
             Art.  6.  -  1.  L'Ente  autonomo   per   la   bonifica,
          l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie
          di  Arezzo,  Perugia, Siena e Terni assume la denominazione
          di "Ente irriguo umbro-toscano".
             Art. 7. - 1.  Ai  fini  della  prima  applicazione,  gli
          organi  dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4
          della legge 18  ottobre  1961,  n.  1048,  come  sostituito
          dall'articolo  3 della presente legge, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".  Qui
          di  seguito  si  riportano,  nell'ordine,  le  disposizioni
          richiamate     ovvero     modificate     dagli     articoli
          sopratrascritti:
              - D.P.R. 18 aprile 1979: reca norme  sul  trasferimento
          alle  regioni  di  parte delle funzioni amministrative, del
          personale e dei beni dell'Ente autonomo per la  bonifica  e
          la  valorizzazione  fondiaria  nelle  province  di  Arezzo,
          Perugia, Siena e Terni.
              - Art. 32 della legge n. 70/1975, recante  disposizioni
          sul  riordinamento  degli  enti  pubblici e del rapporto di
          lavoro del personale dipendente:
             "Art.  32  (Disposizioni  sui  membri  dei  consigli  di
          amministrazione).    -    I    membri   dei   consigli   di
          amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente
          legge durano in carica per il tempo  previsto  nelle  leggi
          istitutive,  nei  regolamenti  o  negli  statuti  e possono
          essere confermati una sola volta.  I membri dei consigli di
          amministrazione  possono  essere  revocati  con  le  stesse
          modalita'  previste  per  la loro nomina.  Le indennita' di
          carica previste per gli amministratori sono determinate con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  che  esercita  la  vigilanza,  d'intesa  con   il
          Ministro  per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri. Tale decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  .    Dei consigli di amministrazione non possono
          far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari o  quelli
          amministrativi e contabili".
              -  Art.  6  della  legge  n. 1048/1961, come modificato
          dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 504, e  dall'art.
          4   della   legge   di  conversione  del  presente  decreto
          (soprariportato):
             "Art. 6. - Il consiglio di amministrazione  e'  l'organo
          deliberante   dell'Ente;   esso  delibera  sulle  attivita'
          ordinarie e straordinarie dell'Ente per  il  raggiungimento
          delle  finalita'  di cui all'art. 2; per la validita' delle
          sue adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno
          dei suoi componenti. Esso:
               a) approva lo statuto dell'Ente  e  le  sue  eventuali
          modifiche;
               b)  approva  il regolamento organico col quale vengono
          stabilite  la  consistenza  numerica,   le   modalita'   di
          assunzione,   le   norme   sullo   stato  giuridico  ed  il
          trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto
          il personale dell'Ente;
               c) nomina il direttore generale dell'Ente;
               d) approva il bilancio di previsione e  le  variazioni
          che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;
               e)  approva  il conto consuntivo, previa relazione del
          Collegio dei revisori dei conti;
               f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;
               g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione
          e di trasformazione fondiaria;
               h) approva i contratti o assunzioni di  spese  per  un
          importo  superiore  ai  10  milioni,  nonche'  l'acquisto e
          l'alienazione di beni mobili e immobili;
               i) approva la cancellazione o accensione di  ipoteche,
          decide   sullo  stare  o  resistere  in  giudizio  e  sulle
          transazioni;
               l) approva le convenzioni con Istituti di credito;
               m) accetta  le  eredita',  le  donazioni  e  i  legati
          disposti a favore dell'Ente.
          Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al
          secondo  comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura
          e delle foreste con proprio decreto. Per  le  deliberazioni
          di  cui  alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di
          concerto con il Ministro del tesoro".
              - Art. 5, secondo comma, lettera  e),  della  legge  n.
          765/1964  (recante  integrazioni  alla legge n. 1048/1961),
          come modificato dall'art. 5 della legge di conversione  del
          presente decreto (sopratrascritto):
             "Spetta  alla  giunta provvedere nelle seguenti materie,
          ferme restando le attribuzioni del consiglio:
               a)-d) (omissis);
               e)  sugli impegni di spesa di importo non superiore ai
          1.000  milioni,  restando  demandati  alla  competenza  del
          consiglio gli impegni d'importo superiore".
             -  Art.  5  della  legge  n.  1048/1961, come sostituito
          dall'art.  6  della  legge  n.  765/1964,  poi   modificato
          dall'art. 5 della legge di conversione del presente decreto
          (soprariportato):
             "Art. 5. - Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente,
          puo'  deliberare  in  via  d'urgenza  su  materie  che  non
          eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il
          consiglio d'amministrazione e la  giunta  esecutiva,  e  ne
          esegue  le deliberazioni.  Puo' inoltre assumere impegni di
          spesa per  importo  non  superiore  ai  100  milioni.    Le
          deliberazioni   assunte  in  via  d'urgenza  devono  essere
          sottoposte  all'esame  della  giunta  esecutiva,  che  deve
          essere convocata entro il termine di venti giorni.  In caso
          di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito da
          uno dei vice presidenti da lui incaricato".