AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul teminale sono riportate fra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli da 2 a 7) il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1. (( 1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre )) (( 1961, n. 1048 (a), e' prorogato di dieci anni. ))
(a) La legge n. 1048/1961 istituisce l'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, denominato poi, ai sensi dell'art. 1, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 504 "Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo". Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3. - L'Ente avra' la durata di anni trenta, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente legge". La predetta legge e' entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 23 ottobre 1961. APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli da 2 a 7 della legge di conversione del presente decreto: "Art. 2. - 1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' sostituito dal seguente: 'Art. 2. - 1. L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 giugno 1979, provvede: a) alla progettazione ed alla esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonche' alla relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dalla legislazione vigente; b) alla effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a). 2. L'Ente puo' provvedere ad interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, su incarico o concessione delle regioni Umbria e Toscana, nonche' agli interventi che, nelle stesse materie, siano ad esso affidati da enti locali territoriali'. Art. 3. - 1. L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, e' sostituito dal seguente: 'Art. 4. - 1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti. 2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da: a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalita' ed esperienza nello specifico settore; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavoro pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi ministri; c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione; d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana. 5. La giunta esecutiva e' composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rappresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2. 6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo. 7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati'. Art. 4. - 1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' sostituito dal seguente: 'Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro'. Art. 5. - 1. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera e), della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' elevato a lire 1.000 milioni. 2. Il limite di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' elevato a lire 100 milioni. Art. 6. - 1. L'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni assume la denominazione di "Ente irriguo umbro-toscano". Art. 7. - 1. Ai fini della prima applicazione, gli organi dell'Ente sono costituiti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Qui di seguito si riportano, nell'ordine, le disposizioni richiamate ovvero modificate dagli articoli sopratrascritti: - D.P.R. 18 aprile 1979: reca norme sul trasferimento alle regioni di parte delle funzioni amministrative, del personale e dei beni dell'Ente autonomo per la bonifica e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. - Art. 32 della legge n. 70/1975, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente: "Art. 32 (Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione). - I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta. I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalita' previste per la loro nomina. Le indennita' di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale . Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari o quelli amministrativi e contabili". - Art. 6 della legge n. 1048/1961, come modificato dall'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 504, e dall'art. 4 della legge di conversione del presente decreto (soprariportato): "Art. 6. - Il consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attivita' ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 2; per la validita' delle sue adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei suoi componenti. Esso: a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche; b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente; c) nomina il direttore generale dell'Ente; d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio; e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti; f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente; g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria; h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili; i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni; l) approva le convenzioni con Istituti di credito; m) accetta le eredita', le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro". - Art. 5, secondo comma, lettera e), della legge n. 765/1964 (recante integrazioni alla legge n. 1048/1961), come modificato dall'art. 5 della legge di conversione del presente decreto (sopratrascritto): "Spetta alla giunta provvedere nelle seguenti materie, ferme restando le attribuzioni del consiglio: a)-d) (omissis); e) sugli impegni di spesa di importo non superiore ai 1.000 milioni, restando demandati alla competenza del consiglio gli impegni d'importo superiore". - Art. 5 della legge n. 1048/1961, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 765/1964, poi modificato dall'art. 5 della legge di conversione del presente decreto (soprariportato): "Art. 5. - Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via d'urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e la giunta esecutiva, e ne esegue le deliberazioni. Puo' inoltre assumere impegni di spesa per importo non superiore ai 100 milioni. Le deliberazioni assunte in via d'urgenza devono essere sottoposte all'esame della giunta esecutiva, che deve essere convocata entro il termine di venti giorni. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito da uno dei vice presidenti da lui incaricato".