Art. 10.
                         Disposizioni finali
  1.  I  consigli di classe terrano presenti le indicazioni contenute
nella circolare  ministeriale  n.  330  del  3  dicembre  1983  circa
l'indispensabile  coerenza  fra  l'itinerario didattico percorso e lo
sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro  sara'  valutato,
nell'ambito  del  colloquio  pluridisciplinare,  il grado di profitto
tratto dagli alunni dall'azione dei  docenti  volta  ad  incentivare,
attraverso   l'educazione   artistica,  come  indicato  dalla  citata
circolare ministeriale n. 330, le esperienze di  carattere  fruitivo-
critico  dei  beni  culturali,  ed  a  "far  recepire  i messaggi che
provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o  con  l'opera
in  genere,  per  rendere  l'alunno  cosciente  degli  aspetti  e dei
problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al  rispetto,  alla
tutela ed alla valorizzazione del territorio".
  2.  Nella  fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e
cioe' subito dopo la decisione di ammissione o  non  ammissione  agli
esami  di  licenza,  il consiglio di classe dovra' stabilire, per gli
alunni ammessi, i  criteri  essenziali  del  colloquio,  consistenti,
ovviamente,    non    nella    predisposizione    di    domande,   ma
nell'individuazione delle modalita' di conduzione  del  colloquio  in
relazione  ai  candidati ed alla programmazione educativa e didattica
attuata nel triennio.
  3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e  d'esame
negli  istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria che non siano in
contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in  premessa
e  nella  presente  ordinanza,  nonche'  le speciali disposizioni che
regolano gli scrutini e gli esami nelle  scuole  medie  pareggiate  e
legalmente riconosciute.
  4.  I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione
agli esami di idoneita' o  di  licenza  ad  una  sola  scuola  media.
Qualora, per comprovate necessita', il candidato sia costretto, entro
i  termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella
nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata,
pena l'annullamento delle prove.
  5. Gli esami di idoneita' e licenza di scuola media non sono validi
se  manchi  anche  una  sola  delle  prove  scritte  o  il  colloquio
pluridisciplinare. Negli esami di idoneita' e licenza di scuola media
le  prove  scritte  non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove
orali.
  6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione  alla  classe
successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e
quella  di  ammissione  o  di  non  ammissione  all'esame  di licenza
relativa agli alunni della terza classe, nonche' l'esito degli  esami
di  idoneita'  e  licenza  di  scuola  media devono essere pubblicati
mediante affissione all'albo dell'istituto.
  7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza  di
scuola  media,  gli  atti  relativi  devono essere chiusi in un plico
sigillato.
  8.  Nessun  candidato  puo' essere esaminato da un docente al quale
sia legato da vincoli di parentela o  di  affinita'  sino  al  quarto
grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
  9.  Nelle  scuole  medie  annesse  ai  conservatori  di  musica  lo
svolgimento degli esami di  teoria  e  solfeggio  e  dello  strumento
musicale  avverra',  considerata  la  natura  caratterizzante di tali
insegnamenti, secondo le disposizioni di cui  al  successivo  titolo.
Analogamente avverra' nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte
per  lo  svolgimento  degli  esami  sia  di  disegno  dal vero che di
plastica.
  10. I docenti  utilizzati  per  la  realizzazione  delle  forme  di
integrazione  e sostegno a favore di alunni portatori di handicap, di
cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977,  n.  517,
fanno  parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno
titolo alle operazioni di valutazione periodiche  e  finali  ed  agli
esami  di licenza di scuola media. Tali docenti hanno diritto di voto
esclusivamente nei riguardi degli alunni  portatori  di  handicap  da
loro seguiti.
  11.  Per  gli  allievi  riconosciuti,  secondo  le  norme  vigenti,
portatori di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli  esami  di
licenza,  si  applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma della
"Premessa" ai criteri orientativi approvati con decreto  ministeriale
26  agosto  1981,  cosi'  come modificate dal decreto ministeriale 10
dicembre 1984, tenuti presenti i chiarimenti forniti con la circolare
telegrafica n. 189 del 12 giugno 1985.
  12. Nei diplomi di licenza della scuola media,  nei  certificati  e
negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non
e'  fatta  menzione  delle prove differenziali sostenute dagli alunni
portatori di handicap.
  13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano  anche  alle
scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.