Art. 10. Disposizioni finali 1. I consigli di classe terrano presenti le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 330 del 3 dicembre 1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sara' valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata circolare ministeriale n. 330, le esperienze di carattere fruitivo- critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio". 2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioe' subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovra' stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalita' di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio. 3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonche' le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute. 4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneita' o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessita', il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove. 5. Gli esami di idoneita' e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneita' e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali. 6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonche' l'esito degli esami di idoneita' e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto. 7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato. 8. Nessun candidato puo' essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinita' sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. 9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverra', considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverra' nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica. 10. I docenti utilizzati per la realizzazione delle forme di integrazione e sostegno a favore di alunni portatori di handicap, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti hanno diritto di voto esclusivamente nei riguardi degli alunni portatori di handicap da loro seguiti. 11. Per gli allievi riconosciuti, secondo le norme vigenti, portatori di handicap, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma della "Premessa" ai criteri orientativi approvati con decreto ministeriale 26 agosto 1981, cosi' come modificate dal decreto ministeriale 10 dicembre 1984, tenuti presenti i chiarimenti forniti con la circolare telegrafica n. 189 del 12 giugno 1985. 12. Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non e' fatta menzione delle prove differenziali sostenute dagli alunni portatori di handicap. 13. Le norme di cui al presente titolo II si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare le sperimentazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.