Art. 13.
           Valutazione degli alunni portatori di handicap
  1.  Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali
non  puo'  procedersi  ad  alcuna   valutazione   differenziata;   e'
consentito,   tuttavia,  l'uso  di  particolari  strumenti  didattici
appositamente individuati  dai  docenti,  al  fine  di  accertare  il
livello  di  apprendimento  non  evidenziabile con un colloquio o con
prove scritte tradizionali.
  2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione - per il suo
carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge
nei confronti dell'allievo - deve comunque aver luogo.  Il  consiglio
di  classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e fi-
nale, sulla scorta del piano educativo individualizzato a  suo  tempo
predisposto  con  la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi
previsti dalla circolare ministeriale n. 258/83, esamina gli elementi
di  giudizio  forniti  da   ciascun   insegnante   sui   livelli   di
apprendimento conseguiti anche attraverso attivita' di integrazione e
di  sostegno,  verifica  i  risultati  complessivi  in relazione agli
obiettivi prefissati dal piano educativo individualizzato e,  quindi,
valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.
  3.  Ove  il  consiglio  di  classe  riscontri  che  l'allievo abbia
raggiunto  un  livello  di  preparazione  conforme   agli   obiettivi
didattici  previsti  dai  programmi ministeriali o, comunque, ad essi
globalmente corrispondenti, decide in conformita' del precedente art.
12.
  4. Qualora, invece, i  risultati  prefissati  dal  piano  educativo
individualizzato  o  dai  programmi  semplificati e diversificati non
siano  stati  raggiunti,  il  consiglio  di  classe,  fermo  restando
l'obbligo  della  relazione  di  cui  al  paragrafo 8 della circolare
ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, delibera in alternativa:
    a)  l'ammissione  alla  classe  successiva,  senza  l'obbligo  di
attribuzione  di  voti,  se ritiene che il rapporto con la classe sia
particolarmente  utile  al  processo  di   formazione   dell'allievo.
Qualora,  durante  il  successivo  anno scolastico, vengano accertati
livelli di  apprendimento  corrispondenti  agli  obiettivi  didattici
previsti  dai programmi ministeriali, il consiglio di classe delibera
in conformita' del precedente art. 12, senza necessita' di  prove  di
idoneita' relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti,
tenuto  conto  che  il  consiglio  medesimo  possiede  gia' tutti gli
elementi di valutazione derivanti da una frequenza ultra annuale;
    b)  la  ripetenza  della  classe  frequentata   con   conseguente
revisione  degli  obiettivi del piano educativo individualizzato. Non
potra', comunque, essere preclusa ad un alunno portatore di  handicap
l'iscrizione  e  la  frequenza  anche  per la terza volta alla stessa
classe.
  5. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica,
di licenza o di maturita',  gli  alunni  in  situazioni  di  handicap
psichico,  non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno
del  corso  di  studi  frequentato,  ovvero  richiedere  il  rilascio
dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale n. 262
del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potra'
essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe
intese dei provveditori agli studi con le regioni.
  6.  Trovano  applicazione,  in quanto connessi con il momento della
valutazione, le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del  22
settembre  1988, paragrafi n. 6) - svolgimento dei programmi, n. 7) -
prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8)  -
valutazione.