Art. 13. Valutazione degli alunni portatori di handicap 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non puo' procedersi ad alcuna valutazione differenziata; e' consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali. 2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione - per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo - deve comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e fi- nale, sulla scorta del piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla circolare ministeriale n. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attivita' di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal piano educativo individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti. 3. Ove il consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformita' del precedente art. 12. 4. Qualora, invece, i risultati prefissati dal piano educativo individualizzato o dai programmi semplificati e diversificati non siano stati raggiunti, il consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, delibera in alternativa: a) l'ammissione alla classe successiva, senza l'obbligo di attribuzione di voti, se ritiene che il rapporto con la classe sia particolarmente utile al processo di formazione dell'allievo. Qualora, durante il successivo anno scolastico, vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali, il consiglio di classe delibera in conformita' del precedente art. 12, senza necessita' di prove di idoneita' relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il consiglio medesimo possiede gia' tutti gli elementi di valutazione derivanti da una frequenza ultra annuale; b) la ripetenza della classe frequentata con conseguente revisione degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Non potra', comunque, essere preclusa ad un alunno portatore di handicap l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. 5. In sede di valutazione per l'ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturita', gli alunni in situazioni di handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l'ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell'attestato di frequenza di cui alla circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, che, pur non producendo effetti legali, potra' essere utilizzato per l'accesso alla formazione professionale, previe intese dei provveditori agli studi con le regioni. 6. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n. 6) - svolgimento dei programmi, n. 7) - prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) - valutazione.