Art. 15. Esami di idoneita'. Presentazione delle domande Prima sessione 1. Le domande di ammissione agli esami di idoneita' nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiate e legalmente riconosciute, debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 20 febbraio di ciascun anno. 2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami di idoneita' in qualita' di candidati privatisti, debbono presentare domanda entro il 15 marzo di ciascun anno. 3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto. 4. Qualora, per comprovate necessita', il candidato privatista sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non e' comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede. 5. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalita' della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro puo' disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneita' in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non puo' accettare domande di partecepazione agli esami. Per quanto riguarda le domande gia' presentate, il provveditore agli studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola. 6. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli esami di idoneita' nella scuola media.