Art. 15.
           Esami di idoneita'. Presentazione delle domande
                           Prima sessione
  1. Le domande di ammissione agli esami di idoneita' nelle scuole di
istruzione   secondaria   di  secondo  grado  statali,  pareggiate  e
legalmente riconosciute, debbono essere presentate ai competenti capi
di istituto entro il 20 febbraio di ciascun anno.
  2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15
marzo,  intendano  sostenere  esami  di  idoneita'  in  qualita'   di
candidati privatisti, debbono presentare domanda entro il 15 marzo di
ciascun anno.
  3.  Le  domande  di ammissione agli esami di cui al presente titolo
devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.
  4. Qualora, per comprovate necessita', il candidato privatista  sia
costretto  a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di
quella precedentemente  presentata,  a  pena  di  annullamento  delle
prove. Non e' comunque consentito accogliere domande di trasferimento
ad altro istituto della medesima sede.
  5.  Qualora  ricorrano  gravi  ed  eccezionali  motivi,  connessi a
procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni  che  investano
la  funzionalita' della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi
istituzionali  compiti  educativi  e  formativi,  il  Ministro   puo'
disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima
non   si  effettuino  esami  d'idoneita'  in  attesa  del  definitivo
provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del  provvedimento
la  scuola  non  puo' accettare domande di partecepazione agli esami.
Per quanto riguarda le domande gia' presentate, il provveditore  agli
studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione
ad altra scuola.
  6.  Le  disposizioni  di cui al precedente comma si applicano anche
agli esami di idoneita' nella scuola media.