Art. 17.
             Esami d'idoneita'. Seconda sessione d'esame
                      Condizioni di ammissione
  1.  Le  domande di ammissione agli esami di idoneita' della seconda
sessione debbono essere presentate entro il 23 agosto.
  2. Sono ammessi  a  sostenere  esami  di  idoneita'  nella  seconda
sessione coloro che si trovino in una delle sottoindicate condizioni:
    a)  abbiano  sostenuto  con  esito  positivo in prima sessione un
esame di idoneita', qualora intendano essere ammessi  alla  frequenza
di  una classe corrispondente, o, avendone i requisiti, di una classe
superiore dello stesso o  di  altro  indirizzo  o  ordine  di  studi,
sempreche',  nella ipotesi di ammissione a classe corrispondente, non
intendano avvalersi della speciale sessione di esami  integrativi  di
cui al successivo art. 20, primo comma;
    b)  abbiano  sostenuto con esito negativo nella prima sessione un
esame di idoneita', qualora intendano essere ammessi  alla  frequenza
di  una classe inferiore dello stesso o altro tipo di scuola, ovvero,
avendone i requisiti, a classe di altro indirizzo o di  altro  ordine
di studi;
    c)  abbiano  sostenuto  nello  stesso  anno  scolastico  esami di
maturita', di  qualifica,  o  di  licenza  di  maestro  d'arte  o  di
abilitazione  all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio. I
candidati privatisti che abbiano partecipato agli esami di  maturita'
professionale  possono  sostenere  esami  di  idoneita'  a  classi di
istituti di istruzione  secondaria  di  secondo  grado  ad  eccezione
dell'ultima classe del medesimo indirizzo di maturita' professionale;
    d) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti
per  la  prima  sessione  a  causa  di  gravi  ed  eccezionali motivi
comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione e' comunque
rimessa al competente capo di  istituto.  L'eventuale  documentazione
medica  deve  essere rilasciata dalla competente unita' sanitaria lo-
cale o dal medico militare.
  3.  L'ammissione  agli  esami  della  seconda  sessione  e'  sempre
subordinata  al  possesso,  da parte degli interessati, dei requisiti
richiesti il giorno precedente quello d'inizio delle prove scritte in
prima sessione, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio  decreto
n. 653/1925.