Art. 17. Esami d'idoneita'. Seconda sessione d'esame Condizioni di ammissione 1. Le domande di ammissione agli esami di idoneita' della seconda sessione debbono essere presentate entro il 23 agosto. 2. Sono ammessi a sostenere esami di idoneita' nella seconda sessione coloro che si trovino in una delle sottoindicate condizioni: a) abbiano sostenuto con esito positivo in prima sessione un esame di idoneita', qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe corrispondente, o, avendone i requisiti, di una classe superiore dello stesso o di altro indirizzo o ordine di studi, sempreche', nella ipotesi di ammissione a classe corrispondente, non intendano avvalersi della speciale sessione di esami integrativi di cui al successivo art. 20, primo comma; b) abbiano sostenuto con esito negativo nella prima sessione un esame di idoneita', qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe inferiore dello stesso o altro tipo di scuola, ovvero, avendone i requisiti, a classe di altro indirizzo o di altro ordine di studi; c) abbiano sostenuto nello stesso anno scolastico esami di maturita', di qualifica, o di licenza di maestro d'arte o di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio. I candidati privatisti che abbiano partecipato agli esami di maturita' professionale possono sostenere esami di idoneita' a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad eccezione dell'ultima classe del medesimo indirizzo di maturita' professionale; d) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione e' comunque rimessa al competente capo di istituto. L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata dalla competente unita' sanitaria lo- cale o dal medico militare. 3. L'ammissione agli esami della seconda sessione e' sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti il giorno precedente quello d'inizio delle prove scritte in prima sessione, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto n. 653/1925.