Art. 18.
           Esami di idoneita' negli istituti professionali
                 Requisiti particolari di ammissione
  1.  I  candidati privatisti devono dimostrare, mediante certificato
medico rilasciato da un medico militare o dalla unita' sanitaria  lo-
cale,   anche  la  propria  idoneita'  psico-fisica  per  l'attivita'
lavorativa cui la sezione di qualifica prepara, e di aver  espletato,
per  almeno  lo  stesso  numero  di anni pari a quello necessario per
accedere con la normale frequenza alla classe cui aspirino, attivita'
di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver  frequentato,  per
lo  stesso  periodo,  un corso attinente alla qualifica di formazione
professionale autorizzato dalla regione.   Tale attivita'  lavorativa
attinente  alla  qualifica  deve  risultare  da una dichiarazione del
datore di lavoro redatta secondo lo  schema  allegato  alla  presente
ordinanza.   La   valutazione   dell'attivita'  di  lavoro,  ai  fini
dell'ammissione agli esami, e'  rimessa  alla  commissione  che  deve
pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.
  2.  Per  l'ammissione agli esami di idoneita' a classi intermedie e
terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed  odontotecnici,  e
delle  sezioni  di  qualifica  per massofisioterapisti degli istituti
professionali per ciechi di Firenze e Napoli, l'interessato, oltre ai
requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo
e dell'idoneita' psicofisica, deve documentare, nelle forme  previste
per l'ammissione agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici,
di aver svolto attivita' lavorativa subordinata nel settore attinente
alla  relativa  arte  ausiliaria  per un numero di anni pari a quello
necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo
corso di studi, alla classe cui aspira.
  3. Agli esami di idoneita' alle classi intermedie e  terminali  dei
corsi  post-qualifica biennali o triennali previsti dall'art. 1 della
legge 27 ottobre 1969, n. 754, sono ammessi soltanto coloro che siano
in possesso del diploma di qualifica richiesto  per  l'iscrizione  al
corso  post-qualifica  prescelto,  conseguito  da  un  numero di anni
uguale o superiore a quello  necessario  per  accedere,  per  normale
frequenza,   alla  classe  cui  aspirano.  I  candidati  che  abbiano
compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte,
il diciottesimo anno di eta', o compiano  il  ventitreesimo  anno  di
eta'    nell'anno    in    corso,    sono   dispensati   dall'obbligo
dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma
di  qualifica.  Gli  esami  in  parola   possono   essere   sostenuti
esclusivamente  negli  istituti  presso i quali siano stati istituiti
corsi post-qualifica  dello  stesso  tipo  di  quello  prescelto  dal
candidato.
  4.  I  candidati privatisti sostengono le prove d'esame, incluse le
dimostrazioni pratiche, sui programmi delle classi precedenti  quella
alla  quale  aspirano,  limitatamente alle materie o parti di materie
non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto  conto
del titolo di studio di cui sono in possesso.