Art. 18. Esami di idoneita' negli istituti professionali Requisiti particolari di ammissione 1. I candidati privatisti devono dimostrare, mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dalla unita' sanitaria lo- cale, anche la propria idoneita' psico-fisica per l'attivita' lavorativa cui la sezione di qualifica prepara, e di aver espletato, per almeno lo stesso numero di anni pari a quello necessario per accedere con la normale frequenza alla classe cui aspirino, attivita' di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalla regione. Tale attivita' lavorativa attinente alla qualifica deve risultare da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza. La valutazione dell'attivita' di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, e' rimessa alla commissione che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. 2. Per l'ammissione agli esami di idoneita' a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, e delle sezioni di qualifica per massofisioterapisti degli istituti professionali per ciechi di Firenze e Napoli, l'interessato, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo e dell'idoneita' psicofisica, deve documentare, nelle forme previste per l'ammissione agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici, di aver svolto attivita' lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo corso di studi, alla classe cui aspira. 3. Agli esami di idoneita' alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica biennali o triennali previsti dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il diciottesimo anno di eta', o compiano il ventitreesimo anno di eta' nell'anno in corso, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato. 4. I candidati privatisti sostengono le prove d'esame, incluse le dimostrazioni pratiche, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, tenuto conto del titolo di studio di cui sono in possesso.