Art. 19.
            Esami di idoneita'. Commissioni giudicatrici
  1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  costituite  a  norma degli
articoli 64 e 66 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.
  2. Qualora della commissione degli esami di idoneita'  alla  classe
terminale  nelle  scuole  di istruzione secondaria di secondo grado e
degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento  degli
esami  di  maturita') debba far parte un docente gia' designato quale
rappresentante di classe in una commissione di esami di maturita', si
provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:
    a) con altro docente della medesima  disciplina  in  servizio  in
altra classe terminale della medesima scuola o istituto;
    b)  con  altro  docente  della  stessa materia in servizio in una
delle  classi  della  medesima  scuola  o   istituto   immediatamente
inferiore a quella terminale;
    c)  con  altro  docente  della  stessa materia in servizio presso
qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;
    d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto
in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento  della  materia
per la quale si rende necessaria la sostituzione.
  3.  Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni
di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i  capi  di
istituto  conferiscono,  per  il periodo strettamente mecessario allo
svolgimento delle prove  di  esami  della  prima  sessione,  apposita
supplenza   a   docente   in  possesso  di  abilitazione  valida  per
l'insegnamento della materia per la  quale  si  rende  necessaria  la
sostituzione.