Art. 19. Esami di idoneita'. Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma degli articoli 64 e 66 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 2. Qualora della commissione degli esami di idoneita' alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento degli esami di maturita') debba far parte un docente gia' designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di maturita', si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti: a) con altro docente della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto; b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale; c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto; d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione. 3. Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo strettamente mecessario allo svolgimento delle prove di esami della prima sessione, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.