Art. 20. Esami integrativi 1. Gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o in prima sessione o in seconda sessione a classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere in un'unica sessione speciale e con modalita' di cui ai precedenti articoli 15, 16, 17 e 18, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico stabilito dal competente Sovrintendente scolastico. 2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneita' alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi nella sessione speciale soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneita' possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui da' accesso il titolo di studio posseduto. 3. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, e' limitata ai corsi di qualifica. 4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza. 5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica, previ esami integrativi sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi d'insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati stessi aspirano. 6. Per lo svolgimento degli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei candidati in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 5 marzo 1970, alle circolari ministeriali n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975, all'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982, rettificata dalla circolare ministeriale prot. n. 537 del 23 aprile 1982, ed all'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983.