Art. 20.
                          Esami integrativi
  1.  Gli  alunni  ed i candidati promossi allo scrutinio finale o in
prima  sessione  o  in  seconda  sessione  a  classi  di   istruzione
secondaria  di  secondo grado, possono sostenere in un'unica sessione
speciale e con modalita' di cui ai precedenti articoli 15, 16,  17  e
18,  esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso
ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione  deve  avere  termine  prima
dell'inizio  delle lezioni secondo il calendario scolastico stabilito
dal competente Sovrintendente scolastico.
  2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o  l'idoneita'
alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine,
tipo  o indirizzo, esami integrativi nella sessione speciale soltanto
per classe corrispondente a quella frequentata  con  esito  negativo;
analogamente   i   candidati  privatisti  che  non  hanno  conseguito
l'idoneita' possono sostenere  gli  esami  integrativi  soltanto  per
classe  corrispondente  a  quella cui da' accesso il titolo di studio
posseduto.
  3. L'ammissione agli  esami  integrativi  previsti  dai  precedenti
commi  primo  e  secondo,  per  la  frequenza  di  classi di istituto
professionale, e' limitata ai corsi di qualifica.
  4. Gli alunni dei licei artistici  e  degli  istituti  d'arte,  che
intendano  passare da una sezione all'altra, dovranno sostenere prove
integrative su materie o parti di materie non comprese nei  programmi
della sezione di provenienza.
  5.  I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione
ad  una  classe  intermedia  di  una  sezione  di  qualifica  possono
proseguire  gli  studi  in  altra  sezione  di qualifica, previ esami
integrativi  sulle  materie  o  parti  di  materie  ed  esercitazioni
pratiche  non  seguite  nella  sezione  di provenienza, stabiliti dal
consiglio di classe confrontando  i  programmi  d'insegnamento  della
sezione  di  provenienza  con  quelli  della  sezione cui i candidati
stessi aspirano.
  6. Per lo svolgimento degli esami integrativi per l'ammissione alla
frequenza di classi di istituti  tecnici  degli  alunni  di  istituti
professionali  e  dei candidati in possesso del diploma di qualifica,
si richiamano le disposizioni di  cui  all'ordinanza  ministeriale  5
marzo  1970,  alle circolari ministeriali n. 139 del 19 aprile 1972 e
n. 122 del 7 maggio 1975, all'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982,
rettificata dalla circolare ministeriale prot. n. 537 del  23  aprile
1982, ed all'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983.