Art. 22. Esami di qualifica professionale. Commissioni 1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi. 2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purche' di materie oggetto d'esame, nonche' da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attivita' dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo. 3. Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanita', cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta. 4. In caso di impedimento del preside, la commissione e' presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima. 5. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalita' suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche, devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni. 6. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede. Il direttore delle scuole coordinate presiede, altresi', in caso di impedimento del capo di istituto, le commissioni di esami di idoneita' ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse. 7. Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attivita' dell'istituto, con l'avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per piu' di una commissione. 8. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio d'istituto dell'istituto medesimo.