Art. 22.
            Esami di qualifica professionale. Commissioni
  1.  Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto
e comunicate al provveditore agli studi.
  2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una  commissione  per
ogni  classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti
e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno  di  ogni  classe
del  corso  di  studi, purche' di materie oggetto d'esame, nonche' da
due esperti delle categorie economiche e  produttive  interessate  al
settore     di     attivita'     dell'istituto    non    appartenenti
all'Amministrazione  dello  Stato.  Gli  esperti   sono   considerati
commissari a pieno titolo.
  3.  Nelle  commissioni  per gli esami di qualifica delle sezioni di
odontotecnico e ottico, deve  essere  garantita,  in  ogni  caso,  la
presenza  del  rappresentante  designato dal Ministero della sanita',
cui i presidi degli istituti  interessati  devono  avanzare  apposita
richiesta.
  4. In caso di impedimento del preside, la commissione e' presieduta
da  un  docente  designato dal capo di istituto e facente parte della
commissione medesima.
  5. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi
terminali, le commissioni di esame devono  essere  costituite  presso
ciascuna scuola secondo le modalita' suesposte, restando inteso che i
temi  delle  prove  scritte,  grafiche  o  pratiche,  devono essere i
medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine  il  preside
deve  curare,  in  tempo utile, la preventiva convocazione, presso la
sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.
  6. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole  coordinate
fa  parte  anche  il  direttore delle scuole medesime che, in caso di
impedimento del capo di istituto, le  presiede.  Il  direttore  delle
scuole coordinate presiede, altresi', in caso di impedimento del capo
di  istituto,  le  commissioni di esami di idoneita' ed i consigli di
classe per la valutazione periodica  o  finale  degli  allievi  delle
scuole coordinate stesse.
  7.  Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti
gli organismi professionali e  tecnico-economici  locali,  quali,  ad
esempio,  l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale
degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto,
ecc.,  a  seconda  del  settore  di  attivita'   dell'istituto,   con
l'avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per
piu' di una commissione.
  8.  Non  possono  essere  nominati  come esperti coloro che abbiano
prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso
lo stesso istituto, o  che  siano  membri  del  consiglio  d'istituto
dell'istituto medesimo.