Art. 29.
                Passaggio da classi non sperimentali
                        a classi sperimentali
  1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali e'
consentito,  previo  superamento di eventuali prove integrative sulle
materie non studiate nel corso di  provenienza,  ad  eccezione  delle
classi  alle quali, in considerazione della specificita' dei progetti
sperimentali, tale ammissione non sia consentita dai relativi decreti
autorizzativi.
  2. Parimenti, e' consentito il passaggio agli alunni che,  promossi
alla  penultima  classe  dell'istituto  di provenienza, non l'abbiano
frequentata perche' impegnati nella frequenza di un  corso  di  studi
presso  una scuola straniera avente valore legale nello stato estero,
previo superamento di eventuali prove integrative sulle  materie  non
studiate nel corso di provenienza.
  3.  Le  modalita'  di  ammissione  e  di  svolgimento  delle  prove
suddette, nonche' i criteri  di  determinazione  delle  stesse,  sono
disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 28.