Art. 34. Requisiti di ammissione per gli alunni interni Abbreviazioni 1. In relazione all'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119 e all'art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, possono sostenere gli esami di maturita', di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale. 2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualita' di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturita' nei seguenti casi: a) per merito, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, quando, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato; b) per obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, quando comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorita' militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami e' la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale; c) per recupero, quando sia trascorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore, a norma del terzo comma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale. Gli alunni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo. 3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, ove non usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purche' soggetti ad obblighi di leva o per recupero. In tal caso, limitatamente agli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, i presidi rimettono le relative istanze debitamente documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i candidati a istituti statali della provincia, dandone comunicazione agli interessati. 4. Gli alunni dei licei linguistici legalmente riconosciuti che usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o del recupero sostengono gli esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge indicati nel successivo art. 37. 5. Gli alunni interni che, avendone titolo (compimento del diciottesimo anno di eta' entro il giorno precedente la data di effettuazione della prima prova scritta), intendono sostenere gli esami di maturita' in qualita' di candidati privatisti, devono aver cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo.