Art. 34.
           Requisiti di ammissione per gli alunni interni
                            Abbreviazioni
  1. In relazione all'art. 2 della legge 5  aprile  1969,  n.  119  e
all'art. 2 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, possono sostenere
gli  esami  di  maturita',  di  licenza linguistica e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio  gli  alunni  di
scuola  statale,  pareggiata  e  legalmente  riconosciuta che abbiano
frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di  istituto  di   istruzione
secondaria  di  secondo  grado e che siano stati ammessi nel relativo
scrutinio finale.
  2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico,  alle
penultime   classi  di  istituti  statali,  pareggiati  o  legalmente
riconosciuti, che non abbiano perduto la qualita' di  alunni  interni
prima  del  15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di
maturita' nei seguenti casi:
    a) per merito,  a  norma  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, quando, nello scrutinio finale
per  la  promozione  all'ultima classe, abbiano riportato non meno di
otto decimi in ciascuna materia. Gli  interessati,  anche  quelli  di
scuola  pareggiata  o  legalmente  riconosciuta,  sostengono  l'esame
presso l'istituto da essi frequentato;
    b) per obblighi di leva, ai sensi della  medesima  norma,  quando
comprovino,  con un certificato rilasciato dalla competente autorita'
militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria
nell'anno  in  cui  chiedono  di  sostenere  l'esame  o   in   quello
successivo.   Gli  alunni  degli  istituti  pareggiati  o  legalmente
riconosciuti devono sostenere gli esami presso  un  istituto  statale
dello   stesso   ordine  di  studi,  tipo  ed  indirizzo.  Condizione
indispensabile  per  essere  ammessi  agli  esami  e'  la  promozione
all'ultima classe per effetto di scrutinio finale;
    c)  per  recupero,  quando sia trascorso il prescritto intervallo
dal conseguimento del titolo  inferiore,  a  norma  del  terzo  comma
dell'art.  44  del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come
condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto
dello scrutinio  finale.  Gli  alunni  degli  istituti  pareggiati  e
legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto
statale dello stesso ordine, tipo e indirizzo.
  3.  Gli  alunni  delle  penultime  classi  che  abbiano  chiesto di
sostenere  gli  esami  in  applicazione  dell'art.  1   del   decreto
legislativo   luogotenenziale   5   aprile  1945,  n.  227,  ove  non
usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato  la
votazione prescritta, potranno ugualmente sostenere gli esami purche'
soggetti ad obblighi di leva o per recupero.
  In  tal  caso,  limitatamente agli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti, i presidi rimettono  le  relative  istanze  debitamente
documentate al competente provveditore agli studi, il quale assegna i
candidati  a  istituti statali della provincia, dandone comunicazione
agli interessati.
  4.  Gli  alunni  dei  licei linguistici legalmente riconosciuti che
usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o  del  recupero
sostengono  gli  esami in uno dei cinque licei riconosciuti per legge
indicati nel successivo art. 37.
  5.  Gli  alunni  interni  che,  avendone  titolo  (compimento   del
diciottesimo  anno  di  eta'  entro  il  giorno precedente la data di
effettuazione della prima prova  scritta),  intendono  sostenere  gli
esami  di  maturita' in qualita' di candidati privatisti, devono aver
cessato dalla frequenza delle lezioni prima del 15 marzo.