Art. 37.
                             Privatisti
  1. Possono essere sedi degli esami di  maturita'  gli  istituti  di
istruzione   secondaria   di  secondo  grado  statali,  pareggiati  o
legalmente riconosciuti.
  2. Per gli alunni interni la sede d'esame  e'  l'istituto  da  essi
frequentato.
  3.  Per  i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32
della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame  soltanto  gli
istituti statali.
  4.  Considerato  che  il rilevante afflusso di candidati privatisti
presso  singoli  istituti,  ha   determinato   disfunzioni   per   le
commissioni   esaminatrici,   al   fine  di  consentire  un  ordinato
funzionamento  delle  commissioni  stesse  e,  quindi,  un   regolare
svolgimento  degli  esami,  l'istituto  sede  di esame e', di regola,
quello ubicato nel comune ove gli interessati hanno la  residenza,  o
nella relativa provincia. La residenza deve essere documentata, nelle
forme previste dalle vigenti disposizioni, all'atto della domanda.
  5. La presentazione di domande a istituti siti in comune ubicato in
provincia  diversa da quella in cui ha sede il comune di residenza, a
norma dell'art. 56 del regio decreto 4  maggio  1925,  n.  653,  deve
essere  motivata.  A tal fine possono essere accettate le domande dei
candidati residenti in comuni o province ove  non  esistono  istituti
dell'ordine,  tipo, indirizzo o specializzazione prescelti ovvero che
documentino di svolgere attivita' lavorativa nel comune ove  ha  sede
l'istituto prescelto o nella relativa provincia.
  L'attivita'   lavorativa   dovra'   essere   documentata   con  una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato
alla presente ordinanza, se trattasi di attivita' subordinata, ovvero
con copia dell'iscrizione alla camera di commercio in caso di  lavoro
autonomo.  Per  i  dipendenti  dello  Stato  e degli enti pubblici e'
sufficiente la dichiarazione del capo dell'ufficio cui sono addetti.
  6. Possono essere  altresi'  accettate  le  domande  dei  candidati
privatisti  che  scelgano una sede diversa da quella di cui al quarto
comma, allorche' indichino e documentino  i  particolari  motivi  che
giustificano  la  predetta  scelta.  Tali domande vanno presentate al
provveditorato agli studi nel cui territorio  e'  ubicato  l'istituto
sede  di  esame  scelto.  Il  provveditore agli studi inoltrera' tali
domande ai relativi capi di istituto con il proprio motivato parere.
  7. I capi di istituto, a cui siano pervenute, da parte di candidati
privatisti, domande di ammissione agli esami in contrasto con  quanto
stabilito  nelle  disposizioni  suddette,  trasmettono immediatamente
tali domande, dandone contestuale comunicazione agli interessati,  ai
provveditori  agli studi delle province in cui i candidati risiedono.
I provveditori agli studi disporranno  d'ufficio  l'assegnazione  dei
candidati in questione a un istituto funzionante nella provincia.
  8.   Qualora  il  numero  delle  domande  presentate  da  candidati
privatisti  sia  ugualmente  eccessivo  rispetto  alle   possibilita'
ricettive  di  ciascun istituto, ai fini indicati nel terzo comma, il
provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati,  assegna
una  parte  di  domande ad altro o altri istituti, anche di provincia
vicina, qualora, in quella di sua  competenza,  non  vi  siano  altri
istituti  dell'ordine,  tipo, indirizzo o specializzazione prescelti,
previe intese con i competenti provveditori agli  studi.  Tale  nuova
assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati.
  9.  Ad  ogni  commissione  sono  normalmente  assegnati non piu' di
ottanta candidati, dei quali,  di  regola,  non  piu'  di  un  quarto
privatisti.
  10.  Sono  sedi di esami di licenza linguistica, sia per gli alunni
interni che per i  candidati  privatisti,  i  sottoelencati  istituti
riconosciuti  per  legge  e,  limitatamente  ai  propri alunni, salvo
quanto previsto dall'art. 32 della legge  19  gennaio  1942,  n.  86,
quelli  riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati
dal Ministero:
    a) civica scuola  superiore  femminile  "Alessandro  Manzoni"  di
Milano;
    b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
    c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
    d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia-
Mestre;
    e)  liceo  linguistico  "Orsoline  del  Sacro  Cuore"  di Cortina
d'Ampezzo.
  11. Di regola possono essere sedi aggiunte di  esami,  sia  per  le
prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero
di  candidati  non  inferiore  a  venticinque, abbinati a commissione
costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti
professionali statali sono sempre sede  di  esame,  indipendentemente
dal numero dei candidati.
  12. Per la maturita' di arte applicata possono essere sedi aggiunte
di  esame  gli  istituti  che  abbiano  un  numero  di  candidati non
inferiore  a  quindici.  Sono  comunque  sedi  aggiunte   di   esame,
indipendentemente  dal numero dei candidati, gli istituti per i quali
si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto
sede principale di esame.
  13. Il provveditore agli studi valuta  le  eventuali  richieste  di
effettuazione  delle prove scritte, nonche' delle prove integrative e
del colloquio, fuori della sede scolastica (per i  candidati  degenti
in  luogo  di  cura,  detenuti,  ecc.)  autorizzando  le  commissioni
giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunita', a  spostarsi  presso  le
suddette  sedi.  In  tale  ipotesi,  le  prove scritte possono essere
effettuate soltanto nella sessione suppletiva.