Art. 37. Privatisti 1. Possono essere sedi degli esami di maturita' gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, pareggiati o legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali. 4. Considerato che il rilevante afflusso di candidati privatisti presso singoli istituti, ha determinato disfunzioni per le commissioni esaminatrici, al fine di consentire un ordinato funzionamento delle commissioni stesse e, quindi, un regolare svolgimento degli esami, l'istituto sede di esame e', di regola, quello ubicato nel comune ove gli interessati hanno la residenza, o nella relativa provincia. La residenza deve essere documentata, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, all'atto della domanda. 5. La presentazione di domande a istituti siti in comune ubicato in provincia diversa da quella in cui ha sede il comune di residenza, a norma dell'art. 56 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, deve essere motivata. A tal fine possono essere accettate le domande dei candidati residenti in comuni o province ove non esistono istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti ovvero che documentino di svolgere attivita' lavorativa nel comune ove ha sede l'istituto prescelto o nella relativa provincia. L'attivita' lavorativa dovra' essere documentata con una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza, se trattasi di attivita' subordinata, ovvero con copia dell'iscrizione alla camera di commercio in caso di lavoro autonomo. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici e' sufficiente la dichiarazione del capo dell'ufficio cui sono addetti. 6. Possono essere altresi' accettate le domande dei candidati privatisti che scelgano una sede diversa da quella di cui al quarto comma, allorche' indichino e documentino i particolari motivi che giustificano la predetta scelta. Tali domande vanno presentate al provveditorato agli studi nel cui territorio e' ubicato l'istituto sede di esame scelto. Il provveditore agli studi inoltrera' tali domande ai relativi capi di istituto con il proprio motivato parere. 7. I capi di istituto, a cui siano pervenute, da parte di candidati privatisti, domande di ammissione agli esami in contrasto con quanto stabilito nelle disposizioni suddette, trasmettono immediatamente tali domande, dandone contestuale comunicazione agli interessati, ai provveditori agli studi delle province in cui i candidati risiedono. I provveditori agli studi disporranno d'ufficio l'assegnazione dei candidati in questione a un istituto funzionante nella provincia. 8. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia ugualmente eccessivo rispetto alle possibilita' ricettive di ciascun istituto, ai fini indicati nel terzo comma, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti provveditori agli studi. Tale nuova assegnazione di domande deve essere comunicata agli interessati. 9. Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non piu' di ottanta candidati, dei quali, di regola, non piu' di un quarto privatisti. 10. Sono sedi di esami di licenza linguistica, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e, limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero: a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano; b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova; c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia- Mestre; e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo. 11. Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte, sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, abbinati a commissione costituita per altro istituto, sede principale di esame. Gli istituti professionali statali sono sempre sede di esame, indipendentemente dal numero dei candidati. 12. Per la maturita' di arte applicata possono essere sedi aggiunte di esame gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a quindici. Sono comunque sedi aggiunte di esame, indipendentemente dal numero dei candidati, gli istituti per i quali si renda necessario utilizzare laboratori non esistenti nell'istituto sede principale di esame. 13. Il provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove scritte, nonche' delle prove integrative e del colloquio, fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi. In tale ipotesi, le prove scritte possono essere effettuate soltanto nella sessione suppletiva.