Art. 39. Candidati detenuti 1. Le domande di iscrizione agli esami di maturita' dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente provveditore agli studi, entro il 30 gennaio di ciascun anno, per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. 2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni, nonche' i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.