Art. 39.
                         Candidati detenuti
  1. Le domande di iscrizione agli esami di maturita'  dei  candidati
detenuti,  devono  essere  presentate al competente provveditore agli
studi, entro il 30 gennaio di ciascun anno, per il tramite e  con  il
parere  del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del
Ministero di grazia e giustizia.
  2. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole  commissioni,
nonche'  i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli
studi.