Art. 4. Commissioni d'esame 1. Le commissioni degli esami di licenza sono formate dall'insegnante o dagli insegnanti della classe e da due insegnanti, designati dal collegio dei docenti, e nominati dal direttore didattico. 2. Delle commissioni fa parte, a pieno titolo, anche l'insegnante che abbia svolto attivita' didattica di sostegno per i soli alunni cui tale attivita' sia stata rivolta. 3. Si richiama la particolare attenzione dei componenti le commissioni di esame sulle indicazioni fornite dagli insegnanti degli alunni riconosciuti portatori di handicap, circa gli interventi integrativi e di sostegno attuati ed i risultati ottenuti, in relazione al livello di profitto ed alle capacita' espressive di ciascuno di essi. Per tali alunni saranno predisposte prove di esame differenziate, coerenti con gli insegnamenti svolti, ed idonee a valutare il loro progresso in relazione alle potenziali attitudini ed ai livelli cognitivi ed espressivi di partenza. 4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate devono essere composte dall'insegnante di classe e da due insegnanti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. 5. Nel caso eccezionale in cui gli insegnanti della scuola parificata fossero di numero inferiore a tre saranno integrati secondo le necessita', da uno o due insegnanti nominati dal direttore didattico su designazione del collegio dei docenti del circolo statale competente. 6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d'esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974. 7. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.