Art. 4.
                         Commissioni d'esame
  1.   Le   commissioni   degli   esami   di   licenza  sono  formate
dall'insegnante o dagli insegnanti della classe e da due  insegnanti,
designati   dal  collegio  dei  docenti,  e  nominati  dal  direttore
didattico.
  2. Delle commissioni fa parte, a pieno titolo,  anche  l'insegnante
che  abbia  svolto  attivita' didattica di sostegno per i soli alunni
cui tale attivita' sia stata rivolta.
  3.  Si  richiama  la  particolare  attenzione  dei  componenti   le
commissioni di esame sulle indicazioni fornite dagli insegnanti degli
alunni  riconosciuti  portatori  di  handicap,  circa  gli interventi
integrativi e  di  sostegno  attuati  ed  i  risultati  ottenuti,  in
relazione  al  livello  di  profitto  ed alle capacita' espressive di
ciascuno di essi. Per tali alunni saranno predisposte prove di  esame
differenziate,  coerenti  con  gli  insegnamenti  svolti, ed idonee a
valutare il loro progresso in relazione alle potenziali attitudini ed
ai livelli cognitivi ed espressivi di partenza.
  4. Le commissioni  di  esame  nelle  scuole  elementari  parificate
devono  essere composte dall'insegnante di classe e da due insegnanti
nominati  dal  direttore  didattico  statale,  su  designazione   del
collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.
  5.  Nel  caso  eccezionale  in  cui  gli  insegnanti  della  scuola
parificata fossero  di  numero  inferiore  a  tre  saranno  integrati
secondo le necessita', da uno o due insegnanti nominati dal direttore
didattico  su  designazione  del  collegio  dei  docenti  del circolo
statale competente.
  6. La partecipazione  degli  insegnanti  alle  commissioni  d'esame
costituisce  obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 2,
lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974.
  7. La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver  nominato
un coordinatore tra i propri membri.