Art. 41. Giudizio di ammissione agli esami 1. Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe e' costituito: a) dal capo dell'istituto, che lo presiede; b) dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenze ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini. L'insegnante di religione, partecipa al giudizio solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. Si richiama, a questo proposito, il precedente art. 32; c) dagli insegnanti tecnico-pratici che non hanno autonomia di voto e dagli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che vi partecipano con voto consultivo. 2. Ogni componente del consiglio di classe e' tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. 3. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacita' e alle attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla precedente lettera c) hanno facolta' di esprimere il proprio giudizio. 4. Successivamente il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se e' stato adottato all'unanimita' ovvero a maggioranza; in caso di parita' di voti il candidato e' ammesso. 5. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse e il giudizio complessivo vi siano difformita' e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa. 6. Alla deliberazione di ammissione non partecipano gli insegnanti di cui alla precedente lettera c). 7. Il giudizio complessivo, inoltre, inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonche' sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari. 8. Nella deliberazione di ammissione o di non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049 e inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, paragrafo 8, alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, alla circolare n. 61 del 29 febbraio 1980. Le deliberazioni eventualmente adottate in difformita' alle norme e alle disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime. 9. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera f) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivi di cui ai commi precedenti. Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturita', sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste alla lettera b) del successivo art. 51. 10. Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sara' riportata soltanto la deliberazione finale adottata e, cioe': "ammesso", "ammesso con obbligo delle prove integrative" ovvero "non ammesso". A richiesta dell'alunno interessato e' data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio. 11. Ultimato lo scrutinio finale, il consiglio di classe redige un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame, nella quale vengono indicati non solo i programmi di ogni materia di esame realmente svolta durante l'anno scolastico, ma anche quei temi che hanno formato oggetto di particolare indagine nell'ambito di una singola materia o che siano stati oggetto di uno studio e di un approfondimento a carattere interdisciplinare. In tale relazione saranno indicati, altresi', argomenti che, autonomamente studiati dagli alunni, ma sempre connessi con i programmi e le materie di esame e concordati con i singoli docenti, potranno formare oggetto di colloquio in sede di esame. Nella relazione medesima dovranno essere ampiamente illustrati anche i criteri che sono stati adottati per lo svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico e i criteri con i quali si e' proceduto alla scelta di quelle parti di programma considerate piu' significative ai fini del colloquio d'esame. 12. Unitamente alla relazione vengono trasmessi alla commissione gli atti dello scrutinio finale, compresi i giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe, e gli atti relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno, dai quali sia anche possibile valutare l'assiduita' e l'impegno con cui l'alunno ha partecipato all'attivita' didattica, tenuto conto delle condizioni obiettive in cui l'attivita' stessa e' svolta. Tra gli atti della carriera scolastica di ciascun alunno devono considerarsi compresi anche gli elaborati scritti, svolti durante l'ultimo anno scolastico.