Art. 41.
                  Giudizio di ammissione agli esami
  1. Agli effetti della deliberazione  motivata  di  ammissione  agli
esami, il consiglio di classe e' costituito:
    a) dal capo dell'istituto, che lo presiede;
    b)  dagli  insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che
abbiano  competenze  ad  attribuire  autonomamente  il   voto   negli
scrutini.  L'insegnante  di religione, partecipa al giudizio solo per
gli alunni che si  sono  avvalsi  dell'insegnamento  della  religione
cattolica. Si richiama, a questo proposito, il precedente art. 32;
    c)  dagli  insegnanti  tecnico-pratici che non hanno autonomia di
voto e dagli assistenti addetti alle  esercitazioni  di  laboratorio,
che vi partecipano con voto consultivo.
  2.  Ogni  componente  del consiglio di classe e' tenuto a formulare
per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto.
  3. Tale giudizio,  analitico,  deve  esprimere  la  valutazione,  o
positiva  o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato,
con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come  interesse  e
partecipazione  attiva  al  dialogo educativo), alla capacita' e alle
attitudini. Anche gli insegnanti di cui alla  precedente  lettera  c)
hanno facolta' di esprimere il proprio giudizio.
  4.  Successivamente  il  consiglio  di  classe  formula il giudizio
complessivo  di  ammissione  o   di   non   ammissione,   motivandolo
adeguatamente  e  specificando  nel  relativo  verbale  se  e'  stato
adottato all'unanimita' ovvero a maggioranza; in caso di  parita'  di
voti il candidato e' ammesso.
  5.   Tale  giudizio  deve  costituire  una  sintesi  delle  singole
valutazioni analitiche, riesaminate e  fatte  proprie  dal  consiglio
stesso  con  la  coerenza  necessaria  ad  evitare  che tra esse e il
giudizio  complessivo  vi  siano  difformita'  e  contraddizioni  che
possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.
  6.  Alla deliberazione di ammissione non partecipano gli insegnanti
di cui alla precedente lettera c).
  7.  Il  giudizio  complessivo,  inoltre,  inquadra   sinteticamente
attitudini   e  interessi  del  candidato,  in  rapporto  anche  alla
precedente carriera scolastica e contiene ogni altro  elemento  utile
per  la  valutazione  sugli  orientamenti  culturali e professionali,
nonche'  sull'orientamento  ai  fini   della   scelta   degli   studi
universitari.
  8.  Nella  deliberazione  di  ammissione  o di non ammissione degli
alunni che abbiano effettuato  un  numero  rilevante  di  assenze  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 80 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653, all'art. 2 del regio decreto 21  novembre  1929,
n.  2049  e  inoltre le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC
del 20 settembre 1971, paragrafo  8,  alla  circolare  n.  88  dell'8
aprile  1975,  alla  circolare  n.  61  del  29  febbraio  1980.   Le
deliberazioni eventualmente adottate in difformita' alle norme e alle
disposizioni innanzi citate debbono essere considerate illegittime.
  9. Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare
di  cui alla lettera f) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925,
n. 653, sono ammessi agli esami senza  la  formulazione  dei  giudizi
analitici  e  complessivi  di  cui ai commi precedenti. Detti alunni,
peraltro, in sede di esami di maturita', sono  tenuti,  alla  stregua
dei  candidati  privatisti,  a  sostenere  le prove orali integrative
previste alla lettera b) del successivo art. 51.
  10. Nel quadro  da  esporre  all'albo  dell'istituto,  per  ciascun
candidato,  sara' riportata soltanto la deliberazione finale adottata
e, cioe': "ammesso", "ammesso con obbligo  delle  prove  integrative"
ovvero  "non  ammesso".  A  richiesta dell'alunno interessato e' data
comunicazione della motivazione del giudizio,  positivo  o  negativo,
risultante dallo scrutinio.
  11.  Ultimato  lo  scrutinio  finale, il consiglio di classe redige
un'ampia relazione destinata alle commissioni di esame,  nella  quale
vengono  indicati  non  solo  i  programmi  di  ogni materia di esame
realmente svolta durante l'anno scolastico, ma anche  quei  temi  che
hanno  formato  oggetto  di  particolare  indagine nell'ambito di una
singola materia o che siano stati oggetto  di  uno  studio  e  di  un
approfondimento  a  carattere  interdisciplinare.  In  tale relazione
saranno indicati, altresi',  argomenti  che,  autonomamente  studiati
dagli  alunni,  ma  sempre  connessi  con i programmi e le materie di
esame e concordati con i singoli docenti, potranno formare oggetto di
colloquio in sede di esame. Nella relazione medesima dovranno  essere
ampiamente  illustrati anche i criteri che sono stati adottati per lo
svolgimento dei programmi d'insegnamento durante l'anno scolastico  e
i  criteri con i quali si e' proceduto alla scelta di quelle parti di
programma  considerate  piu'  significative  ai  fini  del  colloquio
d'esame.
  12.  Unitamente  alla  relazione vengono trasmessi alla commissione
gli atti dello scrutinio finale, compresi  i  giudizi  analitici  dei
singoli  membri  del  consiglio  di  classe, e gli atti relativi alla
carriera scolastica di ciascun alunno, dai quali sia anche  possibile
valutare  l'assiduita'  e  l'impegno  con cui l'alunno ha partecipato
all'attivita' didattica, tenuto conto delle condizioni  obiettive  in
cui  l'attivita'  stessa  e'  svolta.  Tra  gli  atti  della carriera
scolastica di ciascun alunno devono considerarsi compresi  anche  gli
elaborati scritti, svolti durante l'ultimo anno scolastico.