Art. 9. Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della scuola media 1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonche', per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorita' ecclesiastica. 2. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneita' (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza. 3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' ed alle attitudini dimostrate. 4. Il numero delle assenze non e' per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso e' elevato, la relativa deliberazione del consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata. 5. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo anno di eta', e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio, nonche' coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di eta', per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 15 maggio, al preside della scuola media statale o pareggiata, piu' vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilita' di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti. 6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di un centro vicino. 7. La scuola e' tenuta ad accettare le relative domande fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma 13 del presente articolo. 8. Nelle citta' sedi di piu' scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della citta' si insegni tale lingua. 9. La domanda di ammissione all'esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione della data e del luogo di nascita e l'indirizzo dell'abitazione del candidato, la dichiarazione di non aver precedentemente superato l'esame di licenza, e di non aver presentato domanda in altra scuola, di non essere alunno interno di altra scuola media statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, tranne nei casi previsti dall'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, nonche' l'elenco dei docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio; quest'ultima dichiarazione e' obbligatoria, anche se negativa. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: a) certificato di nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; b) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo: tiene luogo della licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola media conseguito entro l'anno 1962-63, ovvero il certificato di promozione o di idoneita' alla seconda e terza classe di scuola me- dia, secondo l'attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso di tali titoli; c) carta di identita' od altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi tale documento e' tenuto ad esibirlo prima dell'inizio delle prove di esame; d) programma svolto per le singole materie controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti. 10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalita' del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, riguardante criteri e modalita' per lo svolgimento degli esami di licenza. 11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il quattordicesimo anno di eta' e che abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui alla precedente lettera b), una attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di cinque anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale. 12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma. Il provveditore agli studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati privatisti che risultino essere stati preparati da uno o piu' insegnanti della scuola, dispone la assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati. 13. In ciascuna scuola media e' costitutita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348. Il presidente di detta commissione e' nominato con decreto del provveditore agli studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra: a) presidi di scuola media statale o pareggiata; b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime. 14. Gli anzidetti presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente. 15. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilita' di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il provveditore agli studi, sceglie quest'ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362. 16. Al presidente della commissione di una scuola puo' essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempreche' le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi. 17. I capi d'istituto prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni di idoneita' solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione di esame di idoneita', i presidi potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di idoneita' alle seconde e terze classi della propria scuola. 18. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato piu' vicini all'abitazione dei candidati medesimi. 19. I candidati provenienti da corsi statali di preparazione agli esami sostengono l'esame di licenza nella sede della scuola di aggregazione. A tale scopo, il presidente della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui eventualmente si articola la commissione. 20. La commissione (o sottocommissione) e' integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relative a questi ultimi. 21. La sessione degli esami di licenza ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico, e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno. 22. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. 23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine: - italiano; - lingua straniera; - matematica. 24. I provveditori agli studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma. 25. Il diario del colloquio e' fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza dell'intera sottocommissione. 26. La riunione preliminare e' dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame. 27. In particolare, il presidente da' comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati. 28. Nella riunione preliminare vengono, altresi', esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati - compresi quelli eventualmente di sostegno ed integrazione - e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione. 29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel testo allegato al decreto ministeriale 26 agosto 1981. 30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera, e la prova di matematica. 31. E' data facolta' di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna. 32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma 34, e' necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso. 33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente" se negativo, con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati. 34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (gia' espresso ai fini della preiscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulla loro capacita' ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneita' alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe. 35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Non e' consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni. 36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione. 37. Il consiglio orientativo di cui al precedente comma 35 viene trascritto sull'attestato. 38. A coloro i quali conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza e, a firma del preside, l'attestato. 39. Quest'ultimo deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza, ma che, prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non abbiano piu' titolo per iscriversi alla scuola media ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. 40. Nel diploma e nell'attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 34. 41. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al provveditore agli studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma. 42. Ciascun presidente di commissione deve redigere, al termine della sessione una sintetica relazione generale sugli esami. 43. Tale relazione deve essere inviata, entro il 15 luglio, in duplice copia, al provveditore agli studi. Questi, dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero - Direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado, Divisione I, entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, copia della relazione deve essere inviata, entro lo stesso termine, alla Direzione generale dell'istruzione media non statale. 44. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. 45. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.