Art. 9.
      Valutazione finale nelle classi terze della scuola media
           ed esame di Stato di licenza della scuola media
  1.  Sono  sedi  di esami di licenza di scuola media le scuole medie
statali e pareggiate, nonche', per i soli alunni interni,  le  scuole
medie  legalmente  riconosciute  salvo  quanto  previsto dall'art. 32
della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le  scuole  medie  legalmente
riconosciute dipendenti dall'Autorita' ecclesiastica.
  2.  Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera
se ammettere o non ammettere all'esame di licenza  gli  alunni  della
terza  classe,  formulando  il  giudizio  di  idoneita' (ammissione a
sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione
all'esame di licenza.
  3. Il  giudizio  finale  tiene  conto  dei  giudizi  analitici  per
disciplina  e  delle  valutazioni  espresse  nel  corso dell'anno sul
livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita'  ed
alle attitudini dimostrate.
  4.  Il  numero  delle  assenze non e' per se stesso determinante ai
fini dell'ammissione o  non  ammissione  degli  alunni  all'esame  di
licenza  ma,  se  esso  e'  elevato,  la  relativa  deliberazione del
consiglio di classe di ammissione o di non  ammissione,  deve  essere
ampiamente motivata.
  5.  I  candidati  privatisti  che abbiano compiuto o compiano entro
l'anno solare il quattordicesimo anno di eta', e  siano  in  possesso
della  licenza  elementare,  i  candidati  che  detta licenza abbiano
conseguito da almeno un triennio, nonche'  coloro  che  nell'anno  in
corso  compiano i 23 anni di eta', per essere ammessi a sostenere gli
esami di licenza devono  presentare  la  relativa  domanda  in  carta
libera,  entro  il 15 maggio, al preside della scuola media statale o
pareggiata, piu' vicina alla propria abitazione,  tenendo  conto  non
soltanto  della  distanza,  ma anche della facilita' di accesso con i
servizi pubblici di collegamento esistenti.
  6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono
presentare, qualora lo ritengano  opportuno,  domanda  di  ammissione
all'esame  presso  un'unica  scuola  media statale o pareggiata dello
stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari  condizioni  di
ordine logistico, di un centro vicino.
  7. La scuola e' tenuta ad accettare le relative domande fatta salva
l'applicazione  del  disposto  di  cui  al  successivo  comma  13 del
presente articolo.
  8. Nelle citta' sedi di piu' scuole medie, i  candidati  privatisti
devono  chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si
insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che  in  nessuna
delle scuole della citta' si insegni tale lingua.
  9.  La  domanda  di  ammissione all'esame, controfirmata da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere  l'indicazione  della
data  e  del  luogo  di  nascita  e  l'indirizzo  dell'abitazione del
candidato, la dichiarazione  di  non  aver  precedentemente  superato
l'esame di licenza, e di non aver presentato domanda in altra scuola,
di   non  essere  alunno  interno  di  altra  scuola  media  statale,
pareggiata  o  legalmente  riconosciuta,  tranne  nei  casi  previsti
dall'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925,  n.  653,
nonche'  l'elenco  dei  docenti  che  abbiano  curato privatamente la
preparazione del candidato  e  delle  scuole  presso  le  quali  tali
docenti  prestino  eventualmente servizio; quest'ultima dichiarazione
e' obbligatoria, anche se negativa. La domanda deve essere  corredata
dei seguenti documenti:
    a)   certificato   di  nascita  o,  in  sua  vece,  dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 2  della  legge  4  gennaio
1968, n. 15;
    b)  diploma  di  licenza  elementare  o,  in  mancanza, pagella o
attestato comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo:  tiene
luogo  della  licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola
media conseguito entro  l'anno  1962-63,  ovvero  il  certificato  di
promozione  o  di idoneita' alla seconda e terza classe di scuola me-
dia, secondo l'attuale ordinamento, per quei candidati che  siano  in
possesso di tali titoli;
    c)  carta  di  identita'  od  altro  documento di identificazione
personale. Il candidato che non alleghi tale documento e'  tenuto  ad
esibirlo prima dell'inizio delle prove di esame;
    d)   programma   svolto  per  le  singole  materie  controfirmato
dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato  la  preparazione
del   candidato   ovvero   dal   genitore,  con  eventuale  sintetica
illustrazione dei criteri didattici seguiti.
  10. Nei riguardi  dei  candidati  privatisti  trovano  applicazione
anche  quelle  modalita'  del  colloquio  pluridisciplinare  riferite
all'educazione tecnica  ed  all'educazione  artistica  contenute  nel
decreto  ministeriale 26 agosto 1981, riguardante criteri e modalita'
per lo svolgimento degli esami di licenza.
  11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano  nell'anno
solare  il  quattordicesimo  anno di eta' e che abbiano seguito studi
all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole,  presso
scuole  legalmente  riconosciute  dallo  Stato  estero,  sono ammessi
all'esame di licenza media. A tal fine  essi  devono  presentare,  in
luogo  dei  documenti previsti di cui alla precedente lettera b), una
attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi
seguiti  per  l'anzidetta  durata  di  cinque  anni,   il   risultato
favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.
  12.  In  caso  di  eccessiva  affluenza di candidati esterni ad una
medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con  i  presidi
interessati  ed  i  presidi  delle  scuole private di provenienza dei
gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie
scuole, avendo cura di unire, per quanto possibile, il  gruppo  della
medesima   provenienza   didattica.   Gli  altri  privatisti  vengono
distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile,
delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto  comma.
Il  provveditore  agli  studi,  al quale devono essere immediatamente
trasmesse  le  documentate  domande  di  ammissione  agli  esami  dei
candidati  privatisti  che  risultino essere stati preparati da uno o
piu' insegnanti  della  scuola,  dispone  la  assegnazione  di  detti
candidati  ad  altra  commissione  di  esame della stessa sede o sede
viciniore. Di tale  assegnazione  deve  essere  data  tempestivamente
comunicazione diretta agli interessati.
  13.  In  ciascuna  scuola  media e' costitutita una commissione per
l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti  i  professori  delle
terze  classi  che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3
della  legge  16  giugno  1977,  n.  348.  Il  presidente  di   detta
commissione  e'  nominato  con decreto del provveditore agli studi il
quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:
    a) presidi di scuola media statale o pareggiata;
    b) professori di ruolo incaricati della presidenza  delle  scuole
medesime.
  14. Gli anzidetti presidi di ruolo o incaricati devono provenire da
scuola  diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni
di presidente.
  15. Qualora il personale anzidetto  risulti  indisponibile,  ovvero
sussista,  comunque,  l'impossibilita'  di  scegliere  tra di esso il
presidente della commissione, il  provveditore  agli  studi,  sceglie
quest'ultimo  fra  le  restanti categorie indicate nell'art. 7, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n.
362.
  16. Al presidente della  commissione  di  una  scuola  puo'  essere
affidata  anche  la  presidenza della commissione di altra scuola del
medesimo  o  di  diverso  comune  vicino,  facilmente  raggiungibile,
sempreche' le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
  17.  I  capi  d'istituto  prima  di  assumere  la  presidenza della
commissione  dell'esame   di   licenza   in   altra   scuola   media,
provvederanno  a  delegare,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,  le  funzioni  di
presidente  delle  commissioni  di idoneita' solo nel caso in cui non
possano o non ritengano di  svolgere  contemporaneamente  la  duplice
funzione  di  presidente di commissione nell'istituto di appartenenza
ed  in  quello  di  assegnazione.  Qualora  sia  possibile   svolgere
contemporaneamente  la  duplice funzione di presidente di commissione
di  esame  di  idoneita',  i  presidi  potranno  concordare  con   il
presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria
scuola  un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle
prove orali, che consenta ai presidi medesimi di  presenziare  quanto
meno  alle  prove  orali ed alle sedute plenarie delle commissioni di
idoneita' alle seconde e terze classi della propria scuola.
  18. I candidati interni sostengono tutte le prove  di  esame  nelle
sedi   delle  rispettive  scuole  o  corsi  distaccati;  i  candidati
privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali  funzionano
le  commissioni  o  sottocommissioni  cui  essi  sono  assegnati.  Il
presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra
le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella  sede
della  scuola  o  del corso distaccato piu' vicini all'abitazione dei
candidati medesimi.
  19. I candidati provenienti da corsi statali di  preparazione  agli
esami  sostengono  l'esame  di  licenza  nella  sede  della scuola di
aggregazione. A tale scopo, il presidente della  commissione  assegna
detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui eventualmente si
articola la commissione.
  20.  La  commissione  (o  sottocommissione)  e'  integrata  con gli
insegnanti dei corsi da cui  provengono  i  candidati,  limitatamente
alle operazioni di esame relative a questi ultimi.
  21.  La  sessione  degli  esami  di  licenza  ha  inizio nel giorno
stabilito dal calendario scolastico, e le operazioni relative  devono
concludersi entro il 30 giugno.
  22.  La  riunione  preliminare ha luogo il primo giorno non festivo
precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
  23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:
   - italiano;
   - lingua straniera;
   - matematica.
  24. I provveditori agli studi,  qualora  lo  ravvisino  necessario,
possono,  a  seguito  di  singole  motivate  richieste  delle scuole,
modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma.
  25. Il  diario  del  colloquio  e'  fissato  dal  presidente  della
commissione  in  modo  che  possa svolgersi alla presenza dell'intera
sottocommissione.
  26. La riunione preliminare e' dedicata alla predisposizione  degli
adempimenti  necessari  per  assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni di esame.
  27.  In  particolare,  il  presidente   da'   comunicazione   della
costituzione  delle  sottocommissioni  e  dell'eventuale  nomina  dei
vicepresidenti e dei commissari aggregati.
  28. Nella  riunione  preliminare  vengono,  altresi',  esaminati  i
programmi  effettivamente  svolti,  i criteri didattici seguiti nelle
singole terze classi, gli interventi  effettuati  -  compresi  quelli
eventualmente  di  sostegno  ed  integrazione  -  e  la  sintesi  dei
risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in
base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe
ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine,  esaminati
i  programmi  presentati  dai  candidati  privatisti  e le domande di
partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
  29. L'esame di licenza di scuola  media,  per  ciascuna  prova,  si
svolge  secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel testo allegato
al decreto ministeriale 26 agosto 1981.
  30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte,  si
applicano  le disposizioni contenute nell'art. 85 del regio decreto 4
maggio 1925, n. 653. Alla  presentazione  delle  terne  dei  temi  al
presidente  della  commissione,  prima  dell'inizio della prova, deve
partecipare almeno un docente di ciascun corso  distaccato,  che  sia
insegnante  della materia cui si riferisce la prova. La presentazione
delle terne deve riguardare ciascuna delle  tre  tracce  della  prova
scritta  di  italiano,  delle  due di lingua straniera, e la prova di
matematica.
  31. E' data facolta' di formulare tracce diverse per ciascuna terza
classe, su proposta motivata dei rispettivi professori  ed  approvata
dalla  commissione  nella seduta preliminare. Per la prova scritta in
lingua straniera, i testi  proposti  devono  essere  ciclostilati  in
numero corrispondente ai candidati, o riprodotti sulla lavagna.
  32.  Ogni  sottocommissione  opera  collegialmente nella correzione
degli elaborati e nello svolgimento del colloquio.  Ai  fini  di  una
valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma
34,   e'  necessario  che  nei  verbali  risulti  il  giudizio  della
sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto  dal  candidato  ed
una traccia del colloquio stesso.
  33.  La  sottocommissione  sulla  base delle risultanze dell'esame,
degli atti dello scrutinio finale e di  ogni  altro  elemento  a  sua
disposizione,  formula  un  motivato giudizio complessivo sul livello
globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se
positivo, si conclude con l'attribuzione del  giudizio  sintetico  di
"ottimo",  "distinto",  "buono"  e  "sufficiente" se negativo, con la
dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo,  positivo
o  negativo,  viene  comunicato,  per  iscritto,  a  richiesta  degli
interessati.
  34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra
il consiglio orientativo (gia' espresso ai fini della  preiscrizione)
sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere
non    vincolante    sulla   loro   capacita'   ed   attitudini.   La
sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati privatisti non
licenziati, che non abbiano l'idoneita' alla terza classe, possano  o
meno iscriversi a detta classe.
  35.  La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di
tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati,
ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni.  Tutte  le
deliberazioni   della   commissione  o  della  sottocommissione  sono
adottate a maggioranza; in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente.  Non  e'  consentito  ai  componenti  delle commissioni e
sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
  36. Nella  scuola  con  una  sola  terza  classe,  gli  adempimenti
suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
  37.  Il  consiglio  orientativo di cui al precedente comma 35 viene
trascritto sull'attestato.
  38. A coloro i quali conseguono  la  licenza  media  devono  essere
rilasciati,  a  firma del presidente della commissione, il diploma di
licenza e, a firma del preside, l'attestato.
  39. Quest'ultimo deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che  non
abbiano  conseguito  la  licenza,  ma  che,  prosciolti  dall'obbligo
scolastico ai sensi  dell'art.  8,  secondo  comma,  della  legge  31
dicembre  1962,  n. 1859, non abbiano piu' titolo per iscriversi alla
scuola media ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4  maggio  1925,
n. 653.
  40.  Nel  diploma  e  nell'attestato  viene  trascritto il giudizio
sintetico di cui al precedente comma 34.
  41. Al termine  della  sessione  il  presidente  della  commissione
trasmette   al  provveditore  agli  studi  l'elenco  dei  licenziati,
richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
  42. Ciascun presidente di commissione  deve  redigere,  al  termine
della sessione una sintetica relazione generale sugli esami.
  43.  Tale  relazione  deve  essere  inviata, entro il 15 luglio, in
duplice copia, al provveditore agli studi. Questi, dopo che gli  sono
pervenute  tutte  le  relazioni degli esami di licenza svoltisi nella
propria provincia, invia una copia di esse al Ministero  -  Direzione
generale dell'istruzione secondaria di I grado, Divisione I, entro il
31  luglio.  Ove  si  tratti  di scuole medie pareggiate o legalmente
riconosciute, copia della relazione deve  essere  inviata,  entro  lo
stesso  termine,  alla  Direzione  generale dell'istruzione media non
statale.
  44. Le prove  suppletive  degli  esami  di  licenza  media,  per  i
candidati  assenti  per gravi e comprovati motivi, devono concludersi
prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.
  45.  Nello  svolgimento  di tali prove non possono seguirsi criteri
diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.