Art. 3.
                        Ammissione agli esami
  1.  Sostengono  gli  esami  di  maturita'  gli alunni interni delle
ultime  classi  dei  corsi  sperimentali,  che  vi  siano ammessi dai
rispettivi consigli di classe.
  2.  Per  gli  alunni  frequentanti  le  penultime  classi dei corsi
sperimentali  si  applicano le disposizioni circa l'abbreviazione del
corso  di  studi  (per  merito  o per obblighi di leva) e il recupero
(art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277
e art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653).
  3.  Nel  caso  di  abbreviazione  del  corso  di  studi,  di cui al
precedente  comma,  i  candidati  sostengono gli esami sulla base dei
programmi oggetto di sperimentazione.
  4.  I  candidati  privatisti non possono essere ammessi a sostenere
esami  di maturita' negli istituti ove tutte le classi sono impegnate
nell'attuazione  di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento
sia  la  struttura  curricolare  (c.d.  maxisperimentazioni),  con le
seguenti eccezioni:
   abbiano  frequentato  classi  sperimentali  nella  medesima scuola
statale  ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di
maturita' e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;
   chiedano  di  sostenere gli esami di maturita' presso gli istituti
statali  ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo
caso  essi sosterranno gli esami di maturita' sui programmi approvati
con decreto ministeriale 31 luglio 1973.
  5.  Il  giudizio  di ammissione e' formulato dai consigli di classe
secondo  le  disposizioni  contenute  nelle ordinanze concernenti gli
esami di maturita' dei corsi ordinari.