Art. 3. Ammissione agli esami 1. Sostengono gli esami di maturita' gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe. 2. Per gli alunni frequentanti le penultime classi dei corsi sperimentali si applicano le disposizioni circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) e il recupero (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 277 e art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653). 3. Nel caso di abbreviazione del corso di studi, di cui al precedente comma, i candidati sostengono gli esami sulla base dei programmi oggetto di sperimentazione. 4. I candidati privatisti non possono essere ammessi a sostenere esami di maturita' negli istituti ove tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazioni che coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazioni), con le seguenti eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di maturita' e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe; chiedano di sostenere gli esami di maturita' presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In questo caso essi sosterranno gli esami di maturita' sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973. 5. Il giudizio di ammissione e' formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni contenute nelle ordinanze concernenti gli esami di maturita' dei corsi ordinari.