Art. 4. Prove di esame 1. Per gli esami di maturita', a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, citata nelle premesse. 2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio. 3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturita' relative ai corsi ordinari. 4. La seconda prova scritta, che per la maturita' tecnica, professionale, artistica e di arte applicata puo' essere grafica o scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o piu' temi, ovvero nella risoluzione di uno o piu' problemi. Ciascun tema o problema, che puo' avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che saranno indicate con il decreto di cui al precedente art. 1, terzo comma. 5. La seconda prova scritta, per le maturita' richiamate nelle note in calce alla tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, si svolge secondo le modalita' illustrate nelle note medesime. Per quanto riguarda la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato. 6. Il colloquio ha inizio con la discussione sugli argomenti che nell'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito da parte dei candidati in attivita' di ricerca svolte sia singolarmente sia dall'intera classe. Tali argomenti devono essere indicati, ed eventualmente documentati, dal consiglio di classe in apposita relazione, che deve essere presentata alla commissione nella seduta preliminare. 7. Il colloquio prosegue, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro in- dicate nel decreto di cui al precedente art. 1 e si estende ai contenuti relativi a discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di indirizzo, che abbiano un organico collegamento con gli argomenti approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche la discussione sugli elaborati. 8. Per la maturita' artistica ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica, il candidato deve comunque sostenere la prova pratica di strumento. In considerazione della specificita' di tale sperimentazione e della natura della prova di strumento - che dovra' essere contestuale al colloquio - il numero dei candidati da convocare giornalmente puo' essere fissato dalla commissione giudicatrice anche in deroga ai limiti previsti al successivo comma 14, ma comunque non inferiore a tre. 9. E' data facolta' al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969, n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studio dei corsi ordinari (ad esempio, prosecuzione della lingua straniera). 10. I candidati di cui al precedente art. 3, secondo comma (abbreviazione per merito, per obblighi di leva o per recupero), nonche' i candidati privatisti degli indirizzi linguistici, dovranno fornire le indicazioni e la documentazione prevista dal precedente comma sesto prima dell'insediamento della commissione esaminatrice. Per tali candidati l'esame deve accertare anche la loro preparazione sulle materie dell'ultimo anno che non hanno costituito oggetto del colloquio. 11. Per i soli candidati privatisti dell'indirizzo linguistico, l'accertamento dovra' essere effettuato anche sulle materie o parti di esse previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1973, non comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti. 12. Gli accertamenti di cui ai commi 10 e 11 avvengono in sede di prove orali integrative. 13. Nelle commissioni con pluralita' di indirizzi hanno titolo a condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente e ai commissari di nomina ministeriale, i membri aggregati nominati ai sensi del quarto comma dell'art. 2 per discipline previste dall'indirizzo seguito dal candidato. 14. Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno di quattro candidati. 15. I presidenti di commissione invieranno le relazioni degli esami entro il 13 agosto ai provveditori agli studi e agli IRRSAE competenti. I provveditori agli studi segnaleranno alle direzioni generali e ispettorato competenti i casi maggiormente significativi risultanti dalle relazioni stesse.