Art. 4.
                           Prove di esame
  1.   Per   gli   esami   di  maturita',  a  conclusione  dei  corsi
sperimentali,  si  applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di
cui  ai  seguenti commi, le disposizioni dettate dalla legge 5 aprile
1969, n. 119, citata nelle premesse.
  2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.
  3.  La  prima  prova  scritta consiste nella trattazione di un tema
scelto  dal  candidato  tra  i  quattro  che  vengono proposti per le
rispettive maturita' relative ai corsi ordinari.
  4.  La  seconda  prova  scritta,  che  per  la  maturita'  tecnica,
professionale,  artistica  e  di arte applicata puo' essere grafica o
scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o piu' temi, ovvero
nella  risoluzione  di  uno o piu' problemi. Ciascun tema o problema,
che  puo'  avere carattere pluridisciplinare, verte sulle materie che
saranno  indicate  con  il decreto di cui al precedente art. 1, terzo
comma.
  5. La seconda prova scritta, per le maturita' richiamate nelle note
in  calce  alla tabella allegata al decreto di cui al precedente art.
1, si svolge secondo le modalita' illustrate nelle note medesime. Per
quanto  riguarda  la  licenza  linguistica,  la seconda prova scritta
consiste  in  una  composizione  o  in  una  prova  di comprensione e
produzione nella lingua scelta dal candidato.
  6.  Il  colloquio  ha inizio con la discussione sugli argomenti che
nell'ultimo anno di corso sono stati oggetto di sviluppo approfondito
da   parte   dei   candidati  in  attivita'  di  ricerca  svolte  sia
singolarmente  sia  dall'intera  classe. Tali argomenti devono essere
indicati,  ed  eventualmente  documentati, dal consiglio di classe in
apposita relazione, che deve essere presentata alla commissione nella
seduta preliminare.
  7.   Il   colloquio  prosegue,  nell'ambito  dei  programmi  svolti
nell'ultimo  anno,  su  concetti  essenziali  di  due materie, scelte
rispettivamente dal candidato e dalla commissione, tra le quattro in-
dicate  nel  decreto  di  cui  al  precedente  art. 1 e si estende ai
contenuti  relativi  a discipline dell'ultimo anno, sia comuni che di
indirizzo,  che  abbiano  un  organico collegamento con gli argomenti
approfonditi nelle ricerche degli alunni. Esso deve comprendere anche
la discussione sugli elaborati.
  8.  Per  la  maturita'  artistica  ad  indirizzo  musicale presso i
conservatori di musica, il candidato deve comunque sostenere la prova
pratica  di  strumento.  In considerazione della specificita' di tale
sperimentazione  e della natura della prova di strumento - che dovra'
essere  contestuale  al  colloquio  -  il  numero  dei  candidati  da
convocare   giornalmente   puo'   essere  fissato  dalla  commissione
giudicatrice  anche  in deroga ai limiti previsti al successivo comma
14, ma comunque non inferiore a tre.
  9.  E' data facolta' al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge
5  aprile  1969,  n.  119, di sostenere il colloquio anche su materia
dell'ultimo  anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano
di  studio  dei corsi ordinari (ad esempio, prosecuzione della lingua
straniera).
  10.  I  candidati  di  cui  al  precedente  art.  3,  secondo comma
(abbreviazione  per  merito,  per  obblighi  di leva o per recupero),
nonche'  i candidati privatisti degli indirizzi linguistici, dovranno
fornire  le  indicazioni  e la documentazione prevista dal precedente
comma  sesto  prima dell'insediamento della commissione esaminatrice.
Per  tali candidati l'esame deve accertare anche la loro preparazione
sulle  materie  dell'ultimo anno che non hanno costituito oggetto del
colloquio.
  11.  Per  i  soli  candidati privatisti dell'indirizzo linguistico,
l'accertamento  dovra'  essere effettuato anche sulle materie o parti
di  esse  previste  dal  decreto  ministeriale  31  luglio  1973, non
comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti.
  12.  Gli  accertamenti di cui ai commi 10 e 11 avvengono in sede di
prove orali integrative.
  13.  Nelle  commissioni  con pluralita' di indirizzi hanno titolo a
condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente e ai
commissari  di  nomina  ministeriale,  i membri aggregati nominati ai
sensi   del   quarto   comma  dell'art.  2  per  discipline  previste
dall'indirizzo seguito dal candidato.
  14.  Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno
di quattro candidati.
  15. I presidenti di commissione invieranno le relazioni degli esami
entro  il  13  agosto  ai  provveditori  agli  studi  e  agli  IRRSAE
competenti.  I  provveditori  agli  studi segnaleranno alle direzioni
generali  e  ispettorato competenti i casi maggiormente significativi
risultanti dalle relazioni stesse.