Art. 6.
  1.  Negli  istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento
(c.d.  parziali)  le  prove si svolgono secondo le modalita' previste
per  le  classi  dei  corsi  ordinari  e vertono sulle discipline che
saranno  indicate  nel decreto ministeriale di cui al precedente art.
1,  terzo comma, e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora le
discipline  siano  interessate  a  progetti sperimentali, le prove di
esame    vertono   sui   programmi   di   insegnamento   oggetto   di
sperimentazione.
  2.  Negli  istituti  di  cui  al  presente titolo le commissioni si
insediano,  per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale,
due  giorni  prima  dell'inizio  delle prove scritte, alle ore 8,30 e
proseguono i lavori per non piu' di due giorni prima della correzione
delle  prove  scritte, per il puntuale esame dei programmi oggetto di
sperimentazione  e  della  documentazione  didattica  presentata  dai
consigli di classe ed eventualmente dai singoli candidati.
  3.  Nei  predetti istituti i candidati privatisti, nella domanda di
partecipazione  agli  esami, devono dichiarare se intendono sostenere
gli  esami  sui  programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi
previsti per i corsi ordinari.
  4.  Negli  istituti  che  attuano iniziative di sperimentazione, ai
sensi  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
419/1974,   ma   non  compresi  nelle  tabelle  allegate  al  decreto
ministeriale  di  cui al precedente art. 1, gli esami di maturita' si
svolgono  secondo le modalita' previste per le classi ordinarie e sui
programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame.
  5.  E' data facolta' al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge
5  aprile  1969,  n.  119, di sostenere il colloquio anche su materia
dell'ultimo  anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano
di  studi  ordinario  (ad esempio prosecuzione della lingua straniera
nei licei classici).