Art. 2.
  1.  Fermo  restando  che il periodo di riferimento per il confronto
tra i valori rilevati ed i livelli indicati e' di 24 ore:
   le rilevazioni  devono  essere  effettuate  a  partire  da  un'ora
compresa tra le ore 8 e le ore 15;
   l'informazione alla popolazione sui livelli di inquinamento, e sui
provvedimenti adottati, deve essere data dopo che siano trascorse non
piu' di tre ore dalla conclusione della rilevazione;
   i  provvedimenti entrano in vigore entro 24 ore dal raggiungimento
del livello di attenzione ed entro  12  ore  dal  raggiungimento  del
livello di allarme.
  L'allegato  1  illustra,  a titolo indicativo, le diverse possibili
opzioni.
  2. Al raggiungimento del livello di attenzione, il  sindaco,  fermo
restando  il  diritto  alla  libera  circolazione  dei mezzi indicati
nell'allegato C, lettera a), delle ordinanze, adotta i  provvedimenti
cautelativi  piu'  idonei  in  considerazione  del tipo e delle fonti
inquinanti   oltreche'   delle    aree    maggiormente    interessate
dall'inquinamento.  L'allegato  2  riporta,  a titolo indicativo, uno
schema di provvedimenti cautelativi.
  3. Al raggiungimento del  livello  di  allarme  il  sindaco,  fermo
restando  il  diritto alla libera circolazione di cui sopra, adotta i
provvedimenti restrittivi secondo quanto  indicato  nell'allegato  C,
lettera b), delle ordinanze.
  4.  Gli  utenti dei veicoli ammessi alla libera circolazione devono
presentare  certificazione  od  autocertificazione   comprovante   il
possesso  dei  requisiti  indicati dall'allegato C, lettera a), delle
ordinanze, modificato come in allegato 3.