Art. 2. 1. Fermo restando che il periodo di riferimento per il confronto tra i valori rilevati ed i livelli indicati e' di 24 ore: le rilevazioni devono essere effettuate a partire da un'ora compresa tra le ore 8 e le ore 15; l'informazione alla popolazione sui livelli di inquinamento, e sui provvedimenti adottati, deve essere data dopo che siano trascorse non piu' di tre ore dalla conclusione della rilevazione; i provvedimenti entrano in vigore entro 24 ore dal raggiungimento del livello di attenzione ed entro 12 ore dal raggiungimento del livello di allarme. L'allegato 1 illustra, a titolo indicativo, le diverse possibili opzioni. 2. Al raggiungimento del livello di attenzione, il sindaco, fermo restando il diritto alla libera circolazione dei mezzi indicati nell'allegato C, lettera a), delle ordinanze, adotta i provvedimenti cautelativi piu' idonei in considerazione del tipo e delle fonti inquinanti oltreche' delle aree maggiormente interessate dall'inquinamento. L'allegato 2 riporta, a titolo indicativo, uno schema di provvedimenti cautelativi. 3. Al raggiungimento del livello di allarme il sindaco, fermo restando il diritto alla libera circolazione di cui sopra, adotta i provvedimenti restrittivi secondo quanto indicato nell'allegato C, lettera b), delle ordinanze. 4. Gli utenti dei veicoli ammessi alla libera circolazione devono presentare certificazione od autocertificazione comprovante il possesso dei requisiti indicati dall'allegato C, lettera a), delle ordinanze, modificato come in allegato 3.