Art. 4. 1. L'applicazione dell'art. 6 delle ordinanze deve intendersi limitata ai centri storici dei comuni individuati dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Nei centri storici dei comuni sono applicati i limiti di rumorosita' di cui alla classe IV della tabella 2 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. I limiti espressi in livello sonoro equivalente (leq A), sono riferiti al periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) ed a quello notturno (dalle ore 22 alle ore 6) e sono rappresentativi della rumorosita' ambientale dell'intera area.