Art. 4.
  1.  L'applicazione  dell'art.  6  delle  ordinanze  deve intendersi
limitata ai centri storici dei comuni  individuati  dall'art.  2  del
decreto  ministeriale  2  aprile  1968. Nei centri storici dei comuni
sono applicati i limiti di rumorosita' di cui alla  classe  IV  della
tabella  2  allegata  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  1›  marzo  1991.  I  limiti  espressi  in  livello   sonoro
equivalente  (leq  A),  sono  riferiti al periodo diurno (dalle ore 6
alle ore 22) ed a quello notturno (dalle ore 22 alle ore  6)  e  sono
rappresentativi della rumorosita' ambientale dell'intera area.