Art. 5.
  1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e il Ministro per i problemi delle
aree urbane istituiscono una commissione tecnico-scientifica composta
da sei esperti di prestigio nazionale, con il compito di assistere  i
comuni  interessati,  e  la  regione  Lombardia in relazione a quanto
disposto dall'art. 3, per l'applicazione delle ordinanze.