IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge n. 942 del 27 dicembre 1973; Vista la legge n. 349 dell'8 luglio 1986; Vista la legge n. 59 del 3 marzo 1987; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 marzo 1975 relativo alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda le emissioni di gas inquinanti prodotte dai motori ad accensione comandata emanato in attuazione della direttiva 70/220/CEE e 74/290/CEE; Viste le successive modificazioni del decreto ministeriale del 7 marzo 1975 con le quali sono state modificate le prescrizioni tecniche in materia di emissioni inquinanti prodotte dai motori di autoveicoli in conformita' a successive direttive CEE modificative della citata direttiva 70/220/CEE e da ultimo il decreto del Ministro dell'ambiente del 5 giugno 1989 relativo ai limiti alle emissioni di sostanze inquinanti da parte di veicoli a motore pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, successivamente modificato, per quel che riguarda gli autoveicoli di cilindrata inferiore a 1400 cm3, dal decreto del Ministro dell'ambiente del 21 giugno 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990 con il quale e' stata recepita la direttiva 89/458/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 5 agosto 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 con il quale e' stata recepita la direttiva CEE n. 72/306 recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'emissione di fumo prodotta dai motori di propulzione ad accensione spontanea; Visto il decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, e suc- cessive modifiche, recante prescrizioni generali per l'omologazioone CEE dei veicoli a motore ed i loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento; Vista la direttiva 91/441/CEE del 26 giugno 1991 che modifica ulteriormente la direttiva 70/220/CEE, prescrivendo limiti di emissione per gli inquinanti allo scarico piu' restrittivi nonche' disposizioni specifiche per le emissioni evaporative; Decreta Art. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo dotato di motore ad accensione comandata o ad accensione spontanea destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote, una massa a pieno carico autorizzata di almeno 400 Kg ed una velocita' massima per costruzione pari o superiore a 50 km/h, ad eccezione dei veicoli su rotaia, delle trattrici e macchine agricole, delle macchine operatrici nonche' dei veicoli a quattro ruote classificati motoveicoli ai sensi della vigente legislazione nazionale.