Art. 3.
  Il  costruttore o il suo legale rappresentante deve comunicare alla
competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale
M.C.T.C.,  qualsiasi  modifica  di una delle caretteristiche o di uno
degli  elementi  indicati  nell'allegato  I,  punto  2.1 del presente
decreto.
  La  divisione  di  cui  a  comma  precedente giudica se sul tipo di
veciolo   modificato   debbano   essere   effettuate  nuove  prove  e
conseguentemente redatto un nuovo verbale.
  Se   dalle   prove,  da  espletare  da  parte  dell'organo  tecnico
competente  di  cui  all'art.  3,  risulta  che  le  prescrizioni del
presente decreto non sono osservate la modifica non e' autorizzata.