Art. 3. Il costruttore o il suo legale rappresentante deve comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., qualsiasi modifica di una delle caretteristiche o di uno degli elementi indicati nell'allegato I, punto 2.1 del presente decreto. La divisione di cui a comma precedente giudica se sul tipo di veciolo modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto un nuovo verbale. Se dalle prove, da espletare da parte dell'organo tecnico competente di cui all'art. 3, risulta che le prescrizioni del presente decreto non sono osservate la modifica non e' autorizzata.