Art. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, la competente divisione della Direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti non puo' rifiutare, per quanto riguarda le emissioni inquinanti: l'omologazione parziale CEE ed il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, recepita con decreto del 29 marzo 1974, e successive modifiche, oppure l'omologazione nazionale, oppure l'autorizzazione alla prima immissione in circolazione dei veicoli per i tipi di veicolo o per i veicoli che soddisfano le prescrizioni tecniche, attinenti all'inquinamento atmosferico contenute negli allegati al presente decreto. L'omologazione viene concessa a seguito dell'esito favorevole delle prove effettuate dall'organo tecnico competente del Ministero dei trasporti il quale ne redige processo verbale; dell'effettuazione delle prove va data preventiva comunicazione ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente ciascuno dei quali ha facolta' di farvi intervenire un proprio rappresentante. Una copia della schede di omologazione, compilata come indicata nell'art. 6 del decreto ministeriale del 29 marzo 1974 e corredata con una scheda di modello conforme, a quello indicato nell'allegato IX del presente decreto, va rilasciata al costruttore o al suo legale rappresentente che ne fanno richiesta.