Art. 4.
  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su  richiesta  del  costruttore  o  del suo legale rappresentante, la
competente  divisione  della  Direzione  generale  della M.C.T.C. del
Ministero  dei  trasporti  non puo' rifiutare, per quanto riguarda le
emissioni inquinanti:
    l'omologazione  parziale  CEE ed il rilascio del documento di cui
all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE,
recepita  con  decreto  del  29  marzo  1974, e successive modifiche,
oppure
    l'omologazione nazionale, oppure
    l'autorizzazione alla prima immissione in circolazione dei
veicoli  per  i  tipi  di  veicolo  o per i veicoli che soddisfano le
prescrizioni   tecniche,   attinenti   all'inquinamento   atmosferico
contenute negli allegati al presente decreto.
  L'omologazione viene concessa a seguito dell'esito favorevole delle
prove  effettuate  dall'organo  tecnico  competente del Ministero dei
trasporti  il  quale  ne  redige processo verbale; dell'effettuazione
delle  prove  va  data  preventiva  comunicazione  ai Ministeri della
sanita'  e  dell'ambiente  ciascuno  dei  quali  ha facolta' di farvi
intervenire un proprio rappresentante.
  Una  copia  della  schede  di omologazione, compilata come indicata
nell'art.  6  del  decreto ministeriale del 29 marzo 1974 e corredata
con  una  scheda di modello conforme, a quello indicato nell'allegato
IX del presente decreto, va rilasciata al costruttore o al suo legale
rappresentente che ne fanno richiesta.