Art. 5.
  A  decorrere  dal  1›  luglio  1992  la  competente divisione della
Direzione  generale  della  M.C.T.C. del Ministero dei trasporti deve
rifiutare  l'omologazione parziale CEE o il rilascio del documento di
cui  all'art.  10,  paragrafo  1,  ultimo  trattino  della  direttiva
70/156/CEE,  recepita  con  decreto  ministeriale del 29 marzo 1974 e
successive  modifiche,  nonche'  l'omologazione nazionale se non sono
soddisfatte   le   prescrizioni  tecniche,  relative  alle  emissioni
inquinanti contenute negli allegati al presente decreto.