Art. 5. A decorrere dal 1 luglio 1992 la competente divisione della Direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti deve rifiutare l'omologazione parziale CEE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, recepita con decreto ministeriale del 29 marzo 1974 e successive modifiche, nonche' l'omologazione nazionale se non sono soddisfatte le prescrizioni tecniche, relative alle emissioni inquinanti contenute negli allegati al presente decreto.