Art. 8. Resta salva la facolta' prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, per i produttori e per i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto negli articoli precedenti, l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli in base alle prescrizioni tecniche attinenti l'inquinamento atmosferico contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa purche' dette prescrizioni siano conformi a quelle del presente decreto.