Art. 8.
  Resta  salva  la  facolta'  prevista  dall'art.  9  della  legge 27
dicembre  1973,  n.  942,  per  i  produttori  e per i costruttori di
richiedere,   in   alternativa   a  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, l'omologazione nazionale dei tipi di veicoli in base alle
prescrizioni  tecniche attinenti l'inquinamento atmosferico contenute
nei  regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo
per  le  Nazioni  Unite,  Commissione  economica per l'Europa purche'
dette prescrizioni siano conformi a quelle del presente decreto.