Art. 2. 
       (Esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare) 
  1. L'esercizio  professionale  nei  confronti  del  pubblico  delle
attivita' di  cui  all'articolo  1  e'  riservato  alle  societa'  di
intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli  articoli  16,
17, 18 e 19 ed e' soggetto alle disposizioni della presente legge. 
  2. Oltre alle attivita' di  cui  all'articolo  1,  le  societa'  di
intermediazione mobiliare possono essere autorizzate  a  svolgere  le
attivita' di custodia  e  amministrazione  di  valori  mobiliari,  di
finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi
di valute in borsa ai sensi dell'articolo 21 e possono esercitare  le
altre attivita' connesse e strumentali a ciascuna di  quelle  di  cui
all'articolo   1.   Le   societa'   di   intermediazione   mobiliare,
nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f), possono altresi' procedere alla promozione o al  collocamento  di
prodotti  e  servizi   diversi   dai   valori   mobiliari,   le   cui
caratteristiche sono indicate nel regolamento previsto  dall'articolo
18-ter del citato decreto-legge  n.  95  del  1974,  convertito,  con
modificazioni, dalla citata legge  n.  216  del  1974,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  3.  Alle  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e'  inibita  la
raccolta di risparmio  fra  il  pubblico,  come  regolata  dal  regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con  modificazioni  e
integrazioni,  dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni e integrazioni, ogni attivita' di  intermediazione  nei
pagamenti nonche' l'emissione  di  titoli,  documenti  o  certificati
comunque  rappresentativi  dei  diritti  dei  clienti.  Esse  possono
collocare  certificati  di  deposito  e  obbligazioni  emesse   dagli
istituti di credito speciale. 
  4. La Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  (CONSOB),
d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri in base  ai  quali  la
detenzione  di  valori  mobiliari  da   parte   delle   societa'   di
intermediazione mobiliare, ivi compresi quelli relativi  al  capitale
di societa' di gestione di fondi comuni  di  investimento  mobiliare,
non rientra nell'esercizio delle attivita' per le quali  le  societa'
stesse sono autorizzate. A tal fine la CONSOB, d'intesa con la  Banca
d'Italia, tiene conto, anche in relazione a ciascuna delle  attivita'
di cui all'articolo 1, comma 1, della durata della detenzione e della
frequenza  delle  eventuali  negoziazioni   effettuate   sui   valori
mobiliari. 
  5. Nei casi in cui la detenzione di valori  mobiliari  non  rientra
nell'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali   le   societa'   di
intermediazione  mobiliare  sono  autorizzate,  le  societa'   stesse
possono detenere titoli di partecipazione esclusivamente di  societa'
che esercitano attivita' connesse e strumentali. 
  6. Le societa' di intermediazione mobiliare  non  possono  emettere
valori mobiliari diversi delle azioni con voto non limitato  o  dalle
obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie. 
  7. Le disposizioni della presente legge  non  si  applicano,  salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, commi  12,
13, 14, 15, 16 e 17, dall'articolo 11 e dall'articolo  23,  comma  2,
lettera c), all'attivita' delle societa' di gestione dei fondi comuni
di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77. 
  8.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  18-ter   del   citato
decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,  dalla
citata  legge  n.  216  del  1974,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, e' modificato in conformita'  alle  disposizioni  della
presente legge entro il termine previsto dall'articolo 18,  comma  1.
Le modificazioni entrano in vigore, ai sensi  delle  disposizioni  di
cui all'articolo 18, comma 3, nel termine di dodici mesi  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge.