Art. 20. 
      (Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari) 
  1. La CONSOB, con  uno  o  piu'  regolamenti  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale puo' determinare, ai sensi dell'articolo 3,  primo
comma,  lettera  f),  del  citato  decreto-legge  n.  95  del   1974,
convertito, con modificazioni, della citata legge n. 216 del 1974,  e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   le   modalita'    di
negoziazione, anche diverse dalla negoziazione  alle  grida  prevista
dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed  ivi  compresa
la negoziazione, mediante offerte pubbliche di operatori in  proprio,
a condizione che  le  modalita'  stesse  garantiscano  condizioni  di
concorrenzialita' e competitivita'  fra  gli  operatori,  dei  titoli
quotati in borsa, o negoziati nel mercato ristretto, avendo  riguardo
alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente  trattati,
ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilita' dei corsi. A  tal
fine la CONSOB adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione
ed il funzionamento delle strutture, ivi comprese quelle  telematiche
ed informatiche, necessarie  allo  svolgimento  delle  contrattazioni
nelle diverse modalita'. 
  2.  Con  propri  regolamenti  la  CONSOB  puo'  stabilire  che   le
negoziazioni di titoli quotati  in  borsa  o  negoziati  nel  mercato
ristretto siano effettuate su un mercato realizzato con l'ausilio  di
strutture informatiche e telematiche che mettano in  collegamento  le
singole borse  e  puo'  dettare  le  norme  per  il  funzionamento  e
l'organizzazione del mercato di cui al presente comma. 
  3.  Nel  caso  previsto  dal  comma  2  le  deliberazioni  di   cui
all'articolo 4, comma 1, della legge 1 agosto 1988, n.  340  relative
alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato,
sono assunte dal consorzio camerale per il coordinamento delle  borse
valori,  istituito  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986. Nello stesso caso non  si
applicano  agli   agenti   di   cambio   le   limitazioni   derivanti
dall'iscrizione nel ruolo presso una singola borsa e le  attribuzioni
dei competenti consigli degli ordini  professionali  sono  esercitate
dal consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio. 
  4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale, puo' istituire mercati anche locali per la negoziazione di
valori mobiliari non quotati e non negoziati nel mercato ristretto  e
fissare i criteri direttivi per la loro disciplina  e  funzionamento,
prevedendo anche l'utilizzo delle strutture delle  locali  camere  di
commercio. 
  5. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale,  disciplina  le   modalita'   di   organizzazione   e   di
funzionamento dei  mercati  di  cui  al  comma  4,  le  modalita'  di
negoziazione e di accesso dei valori mobiliari e  degli  intermediari
alle  negoziazioni  stesse,  le  modalita'  di  pubblicazione  e   di
diffusione  dei  prezzi,  nonche'  quelle   di   regolamento   e   di
liquidazione   delle   operazioni   e   quant'altro   necessario   al
funzionamento dei mercati  stessi,  ivi  compresi  l'istituzione,  le
attribuzioni ed i poteri di  un  comitato  di  gestione  composto  da
soggetti ammessi alle negoziazioni, in modo  che  siano  adeguati  ai
fini della tutela del pubblico risparmio. 
  6. La CONSOB determina le informazioni concernenti i mercati di cui
al comma 4 che devono essere rese note al pubblico prima  dell'inizio
delle negoziazioni e le modalita' della loro pubblicazione. 
  7. Ai mercati di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili
con quelle della presente legge, le disposizioni di cui  all'articolo
3, primo comma, lettere f) e g) del citato decreto-legge  n.  95  del
1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge  n.  216  del
1974, e successive modificazioni e integrazioni,  nonche'  quelle  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138. 
  8. La CONSOB puo' stipulare  con  le  corrispondenti  autorita'  di
controllo  dei  mercati  mobiliari   ed   esteri   accordi   per   il
riconoscimento dei rispettivi mercati  organizzati  e  regolamentati,
ivi compresi quelli concernenti contratti a termine, anche al fine di
estendere la loro  operativita'  sul  territorio  nazionale  mediante
collegamenti telematici. A tale scopo la CONSOB dovra' accertare  che
le informazioni  sui  titoli  e  sugli  emittenti,  le  modalita'  di
formazione dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le
norme di vigilanza dei mercati e  degli  intermediari  e  quant'altro
necessario ai fini del riconoscimento siano di effetto equivalente  a
quello della normativa vigente in  Italia  e  comunque  in  grado  di
assicurare  adeguata  tutela  agli  investitori.   Le   societa'   di
intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati  ai  sensi
della presente legge  comunicano  alla  CONSOB  la  realizzazione  di
collegamenti con i mercati telematici  esteri  riconosciuti  operanti
sul   territorio   nazionale.   Ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni  della  presente  legge  e  dei   relativi   regolamenti
applicativi i mercati riconosciuti ai sensi del presente  comma  sono
equiparati alle borsa valori e ai  mercati  ristretti,  nonche'  agli
altri mercati di cui al comma 4. Si applica l'articolo 16,  comma  1,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a). 
  9. Al fine di consentire alle societa'  estere  quotate  in  Italia
l'applicazione del regime giuridico in  vigore  nel  paese  ove  esse
hanno la propria sede legale, la CONSOB  e'  autorizzata  a  derogare
alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, e 5-bis e  17  del  citato
decreto-legge n. 95 del 1974,  convertito  con  modificazioni,  dalla
citata  legge  n.  216  del  1974,  e  successive  modificazioni,   e
integrazioni. 
  10.  Le  offerte  di  acquisto  di  vendita  di  valori   mobiliari
effettuate dalle societa' di intermediazione mobiliare e dagli  altri
soggetti  autorizzati  ai  sensi  della  presente  legge  su  mercati
nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente  articolo
e  dell'articolo  23  e  sui  mercati  esteri  operanti   in   Italia
riconosciuti  ai  sensi  del  comma  8  del  presente  articolo   non
costituiscono offerta al  pubblico  ai  sensi  dell'articolo  18  del
citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito,  con  modificazioni,
dalla citata legge n. 216 del 1974,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  11. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  al
mercato secondario  dei  titoli  di  Stato  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.