Art. 23. (Mercati per la negoziazione di contratti a termine) 1. La CONSOB puo' autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentari, tassi di interesse e valute, ivi compresi, quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute. 2. La CONSOB con uno o piu' regolamenti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, disciplina l'organizzazione e le modalita' di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 e tenuta presente la struttura dei mercati futures ed options esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresi' contenere: a) la previsione che le aziende ed istituiti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1, nonche' per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente; b) la previsione che operatori specializzati, autorizzati alla CONSOB ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possono partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantite una maggiore stabilita' e continuita' dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' le modalita' e i limiti delle partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori; ad essi si applicano in quanto compatibili, le norme di cui agli articolo 3 e 9; c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalita' e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al mercato di cui al comma 1; d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze; e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'articolo 20, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste; f) la previsione che la liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusivamente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'articolo 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le modalita' stabilite anche periodicamente dalla CONSOB con proprie delibere. 3. La data di inizio delle contrattazioni sara' fissata dai regolamenti di cui al comma 2. 4. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile. 5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.