Art. 3. (Albo) 1. Le societa' di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB. 2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che delle conformita' dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge: a) la societa' deve essere costituita nella forma della societa' per azioni o in accomandita per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attivita' esercitate, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne' essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonche' i soci accomandatari devono altresi' avere svolto per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiore ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in societa' o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, o in societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa' di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio; c) anche agli effetti di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita' esclusiva una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita' del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della societa' di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle societa' o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della societa' di intermediazione mobiliare. d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti; e) i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della societa' devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una societa' di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. 3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonche' le modalita' di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.