Art. 3. 
                               (Albo) 
  1. Le societa' di intermediazione mobiliare devono essere  iscritte
a un apposito albo istituito presso la CONSOB. 
  2.  La  CONSOB  autorizza  l'esercizio  delle  attivita'   di   cui
all'articolo 1,  comma  1,  e  dispone  l'iscrizione  all'albo  delle
societa' indicando le attivita' per le quali le societa' stesse  sono
autorizzate,  sulla  base  dell'accertamento  della  sussistenza  dei
seguenti requisiti, oltre che delle conformita' dello statuto sociale
alle disposizioni della presente legge: 
    a) la societa' deve essere costituita nella forma della  societa'
per azioni o in accomandita  per  azioni,  deve  ricomprendere  nella
denominazione  sociale  le  parole   "societa'   di   intermediazione
mobiliare" e  avere  sede  legale  nel  territorio  dello  Stato.  Il
capitale sociale sottoscritto deve essere  rappresentato  interamente
da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo  non
inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione
delle societa' per azioni ovvero al maggiore importo  determinato  in
via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la  CONSOB,  anche  in
relazione alle attivita' esercitate, con provvedimento da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale; 
    b) gli amministratori, i direttori generali, i  dirigenti  muniti
di  rappresentanza  ed  i  soci  accomandatari  devono  possedere   i
requisiti di  onorabilita'  di  cui  all'articolo  1,  quarto  comma,
lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono  trovarsi
in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste
dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ne'  essere  stati
sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della  legge  13
settembre 1982, n. 646, e successive  modificazioni  e  integrazioni.
Gli amministratori, i direttori  generali  e  i  dirigenti  cui  sono
conferiti poteri  di  rappresentanza  nonche'  i  soci  accomandatari
devono altresi' avere svolto per uno o piu' periodi, complessivamente
non inferiore ad un triennio, funzioni di amministratore  o  funzioni
di carattere direttivo in societa' o  enti  del  settore  creditizio,
assicurativo o finanziario, o in  societa'  fiduciarie  di  cui  alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in societa' commissionarie ammesse
agli antirecinti alle grida delle borse  valori,  o  in  societa'  di
gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in societa'  di
intermediazione mobiliare,  o  avere  esercitato  la  professione  di
agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla
legge,  ovvero  avere  svolto  funzioni  di  procuratore  generale  o
rappresentante alle grida di agenti di cambio; 
    c) anche agli  effetti  di  cui  all'articolo  1,  quarto  comma,
lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte
dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del  presente
comma, presso societa' o enti che non hanno come attivita'  esclusiva
una o piu' di quelle indicate alla medesima lettera b), si puo' tener
conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari  della
societa' o dell'ente, purche' il volume di attivita'  del  settore  o
dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a  quelle  della  societa'  di
gestione o di intermediazione mobiliare presso  la  quale  la  carica
deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con  proprio
decreto, da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  i  criteri  per
l'applicazione  delle  disposizioni  della  presente   lettera,   con
particolare riferimento all'individuazione  degli  uffici  e  settori
finanziari  delle  societa'   o   degli   enti   ed   alla   verifica
dell'adeguatezza  della  loro  dimensione  rispetto  a  quella  della
societa' di intermediazione mobiliare. 
    d) i componenti del collegio  sindacale  devono  essere  iscritti
agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri  e  dei  periti
commerciali o degli  avvocati  o  dei  procuratori  e  al  ruolo  dei
revisori ufficiali dei conti; 
    e) i soggetti che, in virtu' della partecipazione al capitale  in
via diretta o per interposta persona o per  il  tramite  di  societa'
fiduciaria o di societa' controllata ovvero in virtu' di  particolari
vincoli o accordi, esercitano  il  controllo  della  societa'  devono
documentare di essere in possesso dei requisiti  di  onorabilita'  di
cui alla lettera b); ove il soggetto  controllante  sia  una  persona
giuridica o una societa' di persone,  tali  requisiti  devono  essere
posseduti dagli amministratori e dai direttori generali. 
  3. La CONSOB stabilisce,  con  proprio  regolamento  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, le modalita' di presentazione della domanda
di iscrizione all'albo di cui al comma 1,  gli  elementi  informativi
che la domanda deve contenere, i documenti che devono essere  forniti
in allegato, nonche' le modalita' di svolgimento dell'istruttoria. La
CONSOB comunica immediatamente  alla  Banca  d'Italia  le  iscrizioni
disposte e le autorizzazioni rilasciate.