Art. 5. 
                  (Promotori di servizi finanziari) 
  1. Nell'offerta dei propri  servizi  effettuata  in  luogo  diverso
dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie e comunque
nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
f),  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  devono   avvalersi
esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari iscritti
all'albo di cui al comma 5 del presente articolo. 
  2.  La  societa'  di  intermediazione  mobiliare   che   viola   le
disposizioni di cui al comma 1 e' punita, per  questo  solo  fatto  e
ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 15  milioni  a  lire  100  milioni,
aumentata, nel caso, dell'importo dei valori mobiliari  illecitamente
offerti. 
  3.  E'  promotore  di  servizi  finanziari  chi,  in  qualita'   di
dipendente,   agente   o   mandatario,   esercita   professionalmente
l'attivita' di cui al comma  1.  Si  applica  la  disciplina  di  cui
all'articolo  18-ter  del  citato  decreto-legge  n.  95  del   1974,
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974,  e
successive modificazioni e integrazioni. L'attivita' di promotore  di
servizi finanziari puo' essere  svolta  esclusivamente  per  conto  e
nell'interesse di una sola societa' di intermediazione mobiliare.  E'
inibita ogni forma di attivita' di consulenza porta a porta. 
  4. La societa' di  intermediazione  mobiliare  e'  responsabile  in
solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle
incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. 
  5. E'  istituito  presso  la  CONSOB  l'albo  unico  nazionale  dei
promotori di servizi finanziari. La CONSOB provvede entro il 31 marzo
di ogni anno a pubblicare l'albo aggiornato alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente. 
  6.  Presso  ogni  camera  di  commercio,  industria  artigianato  e
agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, e' istituita,  entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  una
commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi  finanziari
composta da tre membri, di cui  uno  nominato  dal  presidente  della
stessa camera di commercio, uno  dalle  organizzazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB. 
  7. Le commissioni  regionali  di  cui  al  comma  6  deliberano  le
iscrizioni negli elenchi regionali dei soggetti iscritti all'albo  di
cui al comma 5, nonche' i relativi aggiornamenti, esercitano  compiti
di natura  disciplinare  ed  assolvono  le  altre  funzioni  ad  esse
affidate dai regolamenti  di  cui  al  comma  8.  In  sede  di  prima
apllicazione le commissioni regionali deliberano le iscrizioni  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  8. La CONSOB prescrive con uno o  piu'  regolamenti  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale; 
    a) le modalita' per la costituzione delle commissioni regionali e
le disposizioni per il loro funzionamento; 
    b) le modalita' di formazione dell'albo di cui al comma  5  e  le
forme di pubblicita' dello stesso; 
    c) i requisiti di onorabilita' e professionalita'  necessari  per
l'iscrizione all'albo di cui  al  comma  5,  che  in  relazione  alla
specifica attivita' devono essere proporzionati a  quelli  prescritti
per gli esponenti degli enti  creditizi  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno  1985,  n.  350,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    d) la cadenza almeno annuale dell'esame di idoneita'  che  dovra'
essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni camera di  commercio
con sede nei capoluoghi di regione; in sede  di  prima  applicazione,
l'esame dovra' essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge; 
    e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 di chi, fermo restando
il requisito della onorabilita', esercita  effettivamente  da  almeno
due anni, alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
l'attivita' per incarico di  societa'  autorizzate  dalla  CONSOB  ai
sensi dell'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95  del  1974,
convertito con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del  1974,  e
successive modificazioni  e  integrazioni;  l'iscrizione  avviene  su
domanda dell'interessato, che  deve  essere  presentata,  a  pena  di
decadenza, entro il termine  stabilito  dai  regolamenti  di  cui  al
presente comma; 
    f) le regole di presentazione e di comportamento che i  promotori
di servizi finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela,
al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori; 
    g) i sistemi  di  controllo  sui  comportamenti,  i  procedimenti
disciplinari e  le  sanzioni;  a  carico  dei  promotori  di  servizi
finanziari che violano le regole di cui alla lettera f) si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire  1  milione  a  lire  50
milioni; 
    h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le  quali  si
applicano  le  sanzioni  della  sospensione  o  della   cancellazione
dell'albo di cui al comma 5; 
    i) l'importo del contributo alle spese di tenuta dell'albo di cui
al comma 5 da versare al momento di presentazione  della  domanda  di
iscrizione all'albo di cui al comma 5, nonche' l'importo del  diritto
annuo. 
  9. Le sanzioni amministrative previste dal presente  articolo  sono
irrogate dalla CONSOB. Ad esse non si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  10. L'attivita' di promotore  di  servizi  finanziari  puo'  essere
svolta esclusivamente da persone fisiche che siano iscritte  all'albo
di cui al comma 5. Chiunque  esercita  l'attivita'  di  promotore  di
servizi finanziari senza essere iscritto all'albo di cui al  comma  5
e' punito a norma dell'articolo 14.