Art. 8. 
                       (Attivita' di gestione) 
  1.Nell'attivita' di gestione di patrimoni di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c), le societa' di intermediazione mobiliare possono
agire esclusivamente in nome e per conto di terzi e devono  attenersi
alle seguenti ulteriori regole: 
    a) l'affidamento deve avvenire con  apposito  contratto  scritto,
nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti,  i
poteri  conferiti  alla  societa',  il  tipo  di   valori   mobiliari
acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso oltre
al  quale  nulla  e'  dovuto  o  i  criteri  completi  per   la   sua
determinazione; e' nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso; 
    b) i valori  mobiliari  emessi  o  collocati  dalla  societa'  di
intermediazione mobiliare, ovvero dai soggetti appartenenti al gruppo
cui la societa' stessa appartiene ai sensi dell'articolo 4, comma  3,
nonche' i valori mobiliari sono trattati  nei  mercati  regolamentati
possono formare oggetto dell'attivita' di gestione esclusivamente nei
limiti stabiliti nel regolamento, che  disciplina  anche  i  rapporti
della societa' di intermediazione mobiliare con  se  stessa,  di  cui
all'articolo  9,  comma   6,   lettera   b),   tenuto   anche   conto
dell'esistenza  di  particolari   condizioni   atte   ad   assicurare
l'indipendenza   operativa   e   gestionale   della    societa'    di
intermediazione mobiliare; 
    c) salvo preventiva e specifica rinuncia  scritta  da  parte  del
cliente, il contratto di cui alla lettera a) non  acquista  efficacia
prima del quinto giorno lavorativo  successivo  a  quello  della  sua
sottoscrizione; entro il medesimo termine il cliente ha  facolta'  di
recedere, senza spese ne' corrispettivo, facendo  pervenire  apposita
comunicazione scritta alla societa'; 
    d) il cliente puo' recedere in ogni momento del contratto di  cui
alla lettera a) e ritirare in tutto o in parte le somme  e  i  valori
mobiliari di cui e' titolare tenuto conto delle  operazioni  disposte
ma non ancora eseguite; 
    e)  il  cliente  puo'  impartire  istruzioni   vincolanti   sulle
operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della  societa'
ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile; 
    f) i valori mobiliari e le somme oggetto  della  gestione  devono
essere depositati in conti rubricati come di gestione  per  conto  di
terzi presso la medesima societa',  in  possesso  dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di  custodia  e  di  amministrazione  di
valori mobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, o presso  aziende  o
istituti di credito autorizzati dalla  Banca  d'Italia,  ovvero,  con
esclusivo riferimento ai valori mobiliari,  presso  la  Monte  Titoli
S.p.A. e  la  gestione  centralizzata  dei  titoli  presso  la  Banca
d'Italia;  per  tali  conti  non  opera  la  compensazione  legale  e
giudiziaria  e  per  gli  stessi  non   puo'   essere   pattuita   la
compensazione  convenzionale  rispetto   ai   crediti   vantati   dal
depositario  nei  confronti   della   societa'   di   intermediazione
mobiliare; presso la societa' stessa devono essere predisposti  conti
individuali a nome dei singoli clienti che consentano in ogni momento
l'individuazione dei beni di loro proprieta'; 
    g) la societa' non puo'  contrarre  obbligazioni  per  conto  del
cliente che impegnano lo stesso oltre i valori affidati in gestione; 
    h) la societa' deve inviare al domicilio del  cliente  rendiconti
almeno trimestrali dai quali risultano, in modo analitico e secondo i
criteri stabiliti dalla CONSOB, con proprio  regolamento,  il  valore
del  patrimonio  gestito,  la   sua   composizione,   le   variazioni
intervenute nel periodo di riferimento; su richiesta e  a  spese  del
cliente  la  societa'  e'  tenuta  a  fornire  in  ogni  momento   la
composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo; 
    i)  la  societa'  non  puo'   affidare   a   terzi   l'esecuzione
dell'incarico ricevuto  salvo  che  per  gli  atti  per  i  quali  la
sostituzione e' resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni
caso, previa comunicazione al cliente; 
    l) l'esercizio del diritto di voto inerente ai  valori  mobiliari
in gestione puo' essere esercitato dalla societa' solo  su  specifica
procura conferita  di  volta  in  volta  per  ogni  assemblea  e  per
iscritto. 
  2.  Il  patrimonio  conferito  in  gestione  dai  singoli   clienti
costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da  quello  della
societa' e da quello degli altri clienti. Sul patrimonio conferito in
gestione non sono ammesse  azioni  dei  creditori  della  societa'  o
nell'interesse degli stessi. Le  azioni  dei  creditori  dei  singoli
clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprieta'. 
  3. Le  disposizioni  del  presente  articolo  sono  richiamate  nei
contratti di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla natura dei
contratti medesimi. 
  4. Sono nulli i patti in  deroga  alle  disposizioni  del  presente
articolo.