Art. 9. (Vigilanza sulle societa' di intermediazione mobiliare) 1. La vigilanza sulle societa' di intermediazione mobiliare e' esercitata dalla CONSOB per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarita' delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilita' patrimoniale. 2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le regole di comportamento che le societa' di intermediazione mobiliare devono osservare nello svolgimento delle attivita' per le quali sono autorizzate, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di piu' attivita'. Tali regole, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 6, devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire: a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti nonche' dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni; b) che nello svolgimento delle suddette attivita' non si abbia scambio di informazioni e di responsabilita' di gestione tra chi opera nelle diverse attivita'; c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalita' di esecuzione degli ordini; d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente; e) il rispetto delle modalita' di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati; f) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti; g) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 la CONSOB determina altresi' le regole di comportamento da osservare nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonche' ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi. 4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidita' con riferimento alle singole attivita' per le quali le societa' di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate e con riferimento alla limitazione della concetrazione dei rischi in proprio delle stesse societa'. 5. La Banca d'Italia, d'intesa conla CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, determina: a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle societa' di intermediazione mobiliare; b) le modalita' con le quali le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, devono comunicare le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie; c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attivita' esercitate e delle connesse responsabilita' di gestione; d) le modalita' per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso le societa' di intermediazione mobiliare con facolta' di subdeposito, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia, in conti per i quali non opera la compensazione legale e giudiziaria e per i quali non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario verso la societa' di intermediazione mobiliare, nonche' le modalita' per il deposito delle somme di pertinenza dei clienti; e) le attivita' connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, inidcate all'articolo 2, comma 2; f) i limiti, i criteri e le modalita' con i quali le societa' di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre societa' ai sensi dell'articolo 2, comma 5. 6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, determina: a) i modelli dei protocolli di autonomia di cui all'articolo 4, comma 1; b) i limiti entro i quali i valori mobiliari emessi o collocati dalla societa' di intermediazione mobiliare ovvero dei soggetti appartenenti al gruppo di cui all'articolo 4, comma 3, possono formare oggetto dell'attivita' di gestione. 7. Ferme restando i poteri di vigilanza e di controllo cartolare ed ispettivo previsti dalla legge, al fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza, i controlli relativi agli obblighi di informazione e correttezza ed alla regolarita' delle negoziazioni sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB e i controlli di stabilita' patrimoniale sulle societa' di cui agli articoli 2 e 17 sono effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorita' da' comunicazione all'altra degli accertamenti disposti, nonche' di ogni irregolarita' riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. In tutti i casi in cui ciascuna autorita' lo ritenga necessario, esercita direttamente il potere di vigilanza di cui al comma 1. 8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresi': a) chiedere alle societa' di intermediazione mobiliare la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati; b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno la facolta' di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni. 9. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio. Si applica l'articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni. 10. In ogni caso le societa' di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla CONSOB ed alla Banca d'Italia, gli atti indicati all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini ivi stabiliti, nonche' le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale. 11. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge e da altre disposizioni di legge, la CONSOB e la Banca d'Italia devono adottare gli atti che per legge o regolamento sono tenute a rilasciare su istanza degli interessati entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Detto termine puo' essere prorogato per non piu' di due volte e per un massimo di trenta giorni per ciascuna volta a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti. Quando gli atti di competenza della CONSOB o della Banca d'Italia sono adottati, previo parere di altre autorita', i termini rimangono sospesi tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso. Gli atti si intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla CONSOB o alla Banca d'Italia non siano espressamente respinte entro i suindicati termini. 12. Alle partecipazioni nelle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia da' immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute. 13. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonche' in titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati. 14. Ferme restando le disposizioni della citata legge n. 77 del 1983, la CONSOB, con il regolamento di cui al comma 2, stabilisce, con riferimento all'attivita' delle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare: a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettera e) e g); b) modi ed i termini della comunicazione da parte delle societa' di gestione delle operazioni effettuate nell'attivita' di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa societa' di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti. 15. Le societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, sono soggette, anche per l'attivita' del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. 16. Alle societa' di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1083, nonche' agli amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 17. Delle sanzioni applicate ai sensi del comma 16 viene data pubblicita', a spese dei soggetti interessati, con le modalita' stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 2.