Art. 10. 
  1. Nei Paesi in cui non sono  stati  costituiti  i  comitati  degli
italiani all'estero, la rappresentanza  diplomatica,  entro  un  mese
dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti,
indirizza alle  associazioni  di  cui  all'art.  14  della  legge  la
richiesta di proporre i nominativi dei  candidati  al  consiglio  nel
numero  previsto  dalla  legge  stessa.  Le   predette   associazioni
formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un  termine
di trenta giorni da tale richiesta. 
  2. Il capo della rappresentanza diplomatica,  nei  quindici  giorni
successivi al ricevimento  della  predetta  proposta,  provvede  alla
scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare  il  Paese  nel
consiglio, ai sensi dell'art. 14 della legge,  avvalendosi,  tra  gli
altri, dei seguenti criteri: 
   a) rappresentativita' sia delle  associazioni  che  dei  candidati
indicati; 
   b) attivita' dai candidati svolta in  passato  a  beneficio  della
collettivita' italiana; 
   c) disponibilita' di candidati o ad assumere i  compiti  derivanti
dall'essere membro del consiglio. 
  3. Qualora la proposta delle associazioni non  sia  effettuata,  la
rappresentanza diplomatica, avvalendosi  dei  criteri  sopraelencati,
provvede direttamente alla  scelta  e  alla  nomina  dei  membri  che
rappresentano  il  Paese  nel  consiglio,  tenendo  conto  di  quanto
previsto dall'art. 4, comma 4, della legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 29 novembre 1990 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI, Presidente del 
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                   esteri 
                                   SCOTTI, Ministro dell'interno 
                                   CARLI, Ministro del tesoro 
                                   CIRINO POMICINO, Ministro del 
                                   bilancio e della programmazione 
                                   economica 
                                   DONAT CATTIN, Ministro del lavoro 
                                   e della previdenza sociale 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991 
  Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 11 
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  testo  dell'art. 14 della legge n. 368/1989 e' il
          seguente:
             "Art.  14.  -  1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i
          COEMIT,  le  associazioni  delle  comunita'  italiane   ivi
          operanti  da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva
          Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi  doppio
          di  quello  previsto  nella  tabella allegata alla presente
          legge  per  la  scelta  definitiva  dei  membri  del   CGIE
          assegnati  a quel determinato Paese in conformita' a quanto
          previsto dall'art. 4, comma 4".
             -  Per  il  testo del comma 4 dell'art. 4 della medesima
          legge si veda in nota all'art. 9.