Art. 10. 1. Nei Paesi in cui non sono stati costituiti i comitati degli italiani all'estero, la rappresentanza diplomatica, entro un mese dall'insediamento dei comitati nei Paesi dove questi sono costituiti, indirizza alle associazioni di cui all'art. 14 della legge la richiesta di proporre i nominativi dei candidati al consiglio nel numero previsto dalla legge stessa. Le predette associazioni formulano la propria proposta d'accordo tra di loro entro un termine di trenta giorni da tale richiesta. 2. Il capo della rappresentanza diplomatica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta proposta, provvede alla scelta definitiva dei membri chiamati a rappresentare il Paese nel consiglio, ai sensi dell'art. 14 della legge, avvalendosi, tra gli altri, dei seguenti criteri: a) rappresentativita' sia delle associazioni che dei candidati indicati; b) attivita' dai candidati svolta in passato a beneficio della collettivita' italiana; c) disponibilita' di candidati o ad assumere i compiti derivanti dall'essere membro del consiglio. 3. Qualora la proposta delle associazioni non sia effettuata, la rappresentanza diplomatica, avvalendosi dei criteri sopraelencati, provvede direttamente alla scelta e alla nomina dei membri che rappresentano il Paese nel consiglio, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri SCOTTI, Ministro dell'interno CARLI, Ministro del tesoro CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1991 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 11
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 368/1989 e' il seguente: "Art. 14. - 1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COEMIT, le associazioni delle comunita' italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformita' a quanto previsto dall'art. 4, comma 4". - Per il testo del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge si veda in nota all'art. 9.